10 Feb 10/2 E’ nato l’oleoturismo, equiparato ai fini fiscali all’enoturismo
E dopo l’enoturismo, ecco l’oleoturismo. Con la Legge di Bilancio edizione 2018 è stata fornita la definizione e la tanto attesa disciplina sull’enoturismo, ossia il “turismo del vino”. Con la Legge di bilancio 2020, tra le altre novità, di fondamentale importanza per il comparto agricolo è l’introduzione della definizione e della disciplina dell’oleoturismo, ossia il “turismo dell’olio”. Infatti, dallo scorso 1 gennaio, secondo il dettato normativo, alle attività di “oleoturismo” si applicano le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo (art. 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017).
Al pari del vino, il settore dell’ “oro verde” costituisce uno dei segmenti produttivi più importanti per il comparto primario italiano. Il legislatore ha, quindi, deciso di concedere allo stesso pari dignità rispetto al settore dell’enoturismo. La sostanziale equiparazione tra le attività di oleoturismo e quelle di enoturismo permetterà ai produttori di olio di beneficiare degli stessi incentivi di cui usufruiscono i produttori di vino.
Sulla scorta degli esiti di una ricerca condotta dall’Associazione Città dell’Olio, il 69% dei turisti italiani desidera prendere parte ad un’esperienza basata sulla produzione dell’olio ma solo il 37% vi ha effettivamente partecipato. Inoltre, al 61% dei turisti piacerebbe partecipare alla raccolta delle olive e produrre il proprio olio.
Nello specifico, si possono definire con il termine di “oleoturismo” tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza dell’olio d’oliva, espletate direttamente presso i luoghi di produzione. Tali attività consistono, principalmente, nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti, in iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Così come avviene per l’enoturismo, anche per l’oleoturismo la normativa prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25% e, a talune condizioni, il regime forfettario dell’IVA che consiste nella riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’IVA afferente agli acquisti e alle importazioni.
La nuova disciplina rappresenta certamente un ulteriore rafforzamento del turismo enogastronomico, asset da tempo ritenuto, a buon diritto, strategico per la promozione del Made in Italy e dei territori attraverso la valorizzazione dei prodotti identitari del patrimonio agroalimentare italiano.
Fonte : Antonio Longo