26 Ago Così le regole per le pensioni degli sportivi professionisti
Esattamente come per la pensione per i lavoratori dello spettacolo anche gli sportivi hanno un loro fondo pensione, ed è il Fondo Previdenziale degli Sportivi Professionisti. Il FPSP è un ente che sostituisce l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per coloro che praticano attività sportiva a livello professionistico. Inizialmente, la copertura previdenziale era riservata esclusivamente ai calciatori con contratto presso società affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che partecipavano ai campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro), e agli allenatori attivi nei campionati nazionali. Solo nel 1981 si è deciso di estendere le tutele per invalidità, vecchiaia e superstiti anche ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici di altre discipline riconosciute come professionistiche: ciclismo, golf, motociclismo, pugilato e pallacanestro. Il FPSP opera come ente sostitutivo dell’AGO, inizialmente gestito dall’Enpals e successivamente integrato nell’INPS. L’iscrizione al Fondo è determinata dalla qualifica professionale dell’atleta, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo.
Una caratteristica distintiva del Fondo è che l’anzianità contributiva viene calcolata in giornate, considerando un anno lavorativo di 312 giorni. Fino al 31 dicembre 1992, l’annualità contributiva si raggiungeva con 180 giornate di contribuzione; dal 1° gennaio 1993, ne sono necessarie 260. Questo sistema consente anche l’accumulo di contributi eccedenti in un anno, i quali vengono considerati nel calcolo finale dei requisiti contributivi. Inoltre, nel FPSP è prevista una contribuzione d’ufficio statale per completare l’annualità contributiva per coloro che hanno carriere più precarie e non raggiungono il reddito annuale minimo. Questa misura è limitata a un massimo di 1.040 giornate in un periodo di 4 anni, con un limite annuale di 260 giornate. Pertanto per raggiungere i fatidici 20 anni di contributi (utili all’accesso alla pensione di vecchiaia sono necessari 5.200 contributi giornalieri. Per raggiungere il diritto a pensione è, inoltre, necessario anche soddisfare un requisito di assicurazione al fondo, cioè deve trascorrere un periodo temporale tra la prima iscrizione al Fondo e la data di conseguimento della prestazione pensionistica (nel caso di pensionamento di vecchiaia il requisito di assicurazione deve essere pari a 20 anni).
Altra peculiarità del Fondo è che a partire dalle pensioni liquidate dal 1° agosto 1997 (data di entrata in vigore del Dlgs 166/1997) è in vigore un massimale di retribuzione annua pensionabile fissato nella misura di cui all’articolo 2, co. 18 della legge 335/1995 (cioè 102.543€, pari a 328,66€ giornalieri) che abbatte, sostanzialmente, la misura della pensione sui redditi elevati. Sulla retribuzione eccedente tale soglia si paga, inoltre, un contributo di solidarietà pari al 1,2% del reddito conseguito. A tutela delle carriere precarie e deboli il Dlgs 166/1997 ha introdotto una contribuzione d’ufficio, cioè una contribuzione a carico dello Stato, a completamento dell’annualità di contribuzione. Tale contribuzione, valida ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici è riconosciuta a condizione che il lavoratore possa far valere 4.160 contributi giornalieri accreditati presso il fondo e che la retribuzione annuale percepita, nell’anno in cui riconoscere l’accredito, non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile di 102.543€ annui, rivalutato annualmente. Dall’accredito della contribuzione d’ufficio sono esclusi i lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data. E’ consentita per più anni per un numero di giornate non superiore a 1.040 (4 anni) sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri; annualmente la contribuzione d’ufficio è riconosciuta nel limite massimo di 260 contributi giornalieri sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui. L’accredito d’ufficio opera sono sulle pensioni a decorrere dal 1.8.1997 e per periodi successivi a tale data.