Novità in vigore dal 1° gennaio 2025 per successione ed eredità

Novità in vigore dal 1° gennaio 2025 per successione ed eredità

Dal 1° gennaio 2025, grazie all’entrata in vigore del Decreto Successione e Donazioni, sono operative importanti novità in materia di imposte sulle successioni. La circolare 2 del 14 marzo dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle principali modifiche introdotte, con un focus particolare sull’imposta di registro.

Tra le principali novità, il pagamento delle imposte, incluse quelle relative a successioni ed eredità, deve ora essere effettuato in autoliquidazione dai soggetti obbligati. Gli uffici competenti procederanno successivamente con il controllo automatizzato della correttezza degli importi versati e, in caso di discrepanze, notificheranno un avviso di liquidazione.

Questi cambiamenti sono stati pensati per semplificare una materia complessa come la pianificazione delle successioni e delle eredità. L’obiettivo è ridurre le lungaggini burocratiche, che possono risultare particolarmente gravose nel caso di patrimoni di notevole entità.

Le novità in vigore su successione ed eredità dal 1° gennaio 2025

A partire dal 2025, gli eredi dovranno calcolare autonomamente l’imposta dovuta e provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione. La liquidazione dell’imposta, dunque, sarà responsabilità esclusiva dei soggetti obbligati al pagamento, non più degli uffici competenti. Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in modalità rateizzata, con un acconto minimo del 20% e il saldo suddiviso in 8 o 12 rate trimestrali, a seconda dell’importo dovuto.

Gli uffici competenti avranno il compito di effettuare controlli basati sugli elementi desumibili dall’atto. Qualora venisse riscontrata una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’ufficio notificherà un avviso di liquidazione, invitando al pagamento, entro 60 giorni, della quota non versata, comprensiva di sanzioni e interessi di mora calcolati a partire dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Il coacervo: abolizione delle tasse sulle donazioni in vita

Un’ulteriore novità di rilievo nel campo delle successioni è rappresentata dall’eliminazione del coacervo. Di cosa si tratta? In passato, per calcolare l’imposta di successione, veniva sommato al valore dell’asse ereditario anche il totale delle donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi, noto appunto come coacervo. Con le nuove disposizioni, il coacervo è stato abolito: le donazioni effettuate in vita non saranno più sommate all’eredità ai fini del calcolo dell’imposta. Tuttavia, il coacervo rimane valido per le donazioni, ma con l’esclusione di quelle effettuate tra il 2001 e il 2006.

Restano invariate le franchigie e le aliquote già in vigore:

  • Coniuge e parenti in linea retta: franchigia di 1 milione di euro; aliquota del 4% sulla parte eccedente.
  • Fratelli e sorelle: franchigia di 100.000 euro; aliquota del 6% sulla parte eccedente.
  • Altri parenti fino al quarto grado e affini: nessuna franchigia; aliquota del 6%.
  • Altri soggetti: nessuna franchigia; aliquota dell’8%.