21 Giu 21/6 Imprese agricole con attività diverse: ecco l’inquadramento INPS aggiornato
Nella circolare INPS n. 94 del 20 giugno 2019 viene chiarito il corretto inquadramento contributivo delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile. Inoltre vengono fornite indicazioni per le imprese non agricole che assumono operai agricoli.
L’istituto ricorda innanzitutto : per attività connesse si intendono “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Tali attivita sono da inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata. (circolari n. 34 del 7 febbraio 2002 e n. 186 del 1 dicembre 2003.
Viene specificato che per le attività “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” (Agriturismo ) la circolare n. 126/2009 ha individuato i requisiti necessari ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura.
Cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi: tale qualifica discende non dal fatto che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all’articolo 2135, primo e secondo comma, cc. ma dal fatto che l’intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.
In tali casi, i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l’iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti.
Cio vale anche se le attività svolte sono svincolate da qualsiasi attività agricola principale
Le cooperative di trasformazione (legge n. 240/1984), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell’industria o del commercio, quando ricorrano in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
Ricorre quindi l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Aai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale. Tuttavia limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell’industria.
– Le Società Fatta eccezione per le società per azioni, anche per le società opera il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo _
- che la società sia costituita da imprenditori agricoli e
- che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.
Pertanto le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
– Le organizzazioni di produttori
A norma del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
- società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
la compagine sociale può esssere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, 28 agosto 2014, n. 9084 .
In merito si precisa che le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di riconoscimento giuridico tramite l’iscrizione all Albo Nazionale delle organizzazioni di produttori. le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.
l’iscrizione nella gestione agricola di questi soggetti soggetti è prevista quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.
La circolare precisa che “affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, cosi come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati.
Si esclude invece l’inquadramento nel settore dell’agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell’ambito organizzativo e operativo dell’impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco ed in materia di somministrazione di manodopera.”
Le imprese non agricole
nel caso di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato articolo 6, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale , gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.
ATTENZIONE va prestata al fatto che le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola operanti in un contratto di appalto, devono essere dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l’ipotesi del c.d. appalto genuino.
In mancanza l’assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici integra la fattispecie della mera somministrazione di manodopera.
Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall’esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un’impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi.
In situazioni di questo tipo, in mancanza di un’impresa si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera.
L’istituto conclude comunicando che saranno soggette a riclassificazione le aziende inquadrate impropriamente nel settore dell’agricoltura, in quanto l’inquadramento non è stato effettuato in conformità ai vigenti criteri.
La variazione della classificazione avviene con provvedimento adottato d’ufficio dalla Struttura territoriale, motivato e notificato all’azienda, ma puo essere anche richiesta dell’azienda stessa.
Fonte: INPS