24 Lug 24/7 Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ufficiali le prime regole operative
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione inviano una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico. A breve, modello, contenuto, modalità e termini di trasmissione
Disposizioni attuative per lo sconto d’imposta che, più degli altri, premia la creatività. È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, l’atteso decreto del 26 maggio del ministero dello Sviluppo economico – Transazione 4.0, che dà forma al rinnovato credito d’imposta R&S, ora esteso, tra l’altro, anche agli investimenti in attività di design, ideazione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, e detta i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività. Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, ricordiamo che il Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 209, legge n. 160/2019), per imprimere maggiore competitività alle imprese, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari (vedi articolo “Legge di bilancio per il 2020 – 14: la nuova versione del bonus R&S”). Il rinnovato impianto normativo, pertanto, ora consta di (circa) quattro tipologie di attività agevolabili, tre diverse aliquote applicabili e due tetti massimi.
Design e ideazione estetica
Tra le new entry, forse, la maggiore novità è rappresentata dall’ingresso delle attività più tipiche del made in Italy, cioè il design e le ideazioni estetiche. Per queste, l’attuale quadro normativo, delineato dall’articolo 1, comma 202 del Bilancio, prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, uno sconto d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Affinché questo si possa attuare, l’articolo 4 del decreto individua, in generale, come attività agevolate, quelle finalizzate a innovare, in modo significativo, i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti). Questo anche se relative a progetti predisposti in periodi d’imposta precedenti. Inoltre, per prodotto intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Poi, in particolare, nel secondo periodo, si occupa delle imprese operanti nei settori dell’abbigliamento e in quelli nei quali è previsto il rinnovo periodico dei prodotti. In questo caso, attrae nel bonus gli “sforzi” per la concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti, in relazione ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti.
Esclude, invece, dal credito d’imposta, le attività tese al semplice adattamento di una collezione o di un campionario già esistente. Ad esempio, mediante piccole aggiunte o modifiche, come il cambio di colore.
Infine chiude affermando che il bonus si addice alla sola fase precompetitiva di realizzazione dei campionari, non destinati alla vendita.
Innovazione tecnologica
Sconto del 6% su un importo massimo di spesa pari a 1,5 milioni di euro anche per le attività finalizzate all’innovazione tecnologica, ma se queste portano a raggiungere un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il bonus si riposiziona a quota 10% (comma 203, legge n. 160/2019).
Tanto premesso, le attività ammesse al bonus R&S, individuate dall’articolo 3 del decreto e ispirate ai principi generali dell’Ocse trasfusi nel “Manuale di Oslo”, e svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi precedenti, sono quelle tese alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Migliorie, per quanto riguarda i prodotti, riferite alle caratteristiche tecniche, ai componenti, ai materiali, al software incorporato, alla facilità d’impiego, alla semplificazione della procedura di utilizzo, alla maggiore flessibilità o ad altri elementi relativi alle prestazioni e alle funzionalità. Per i processi, invece, il decreto chiarisce che i “perfezionamenti” devono essere relativi ai metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
Anche in questo caso l’agevolazione è fruibile solo per i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota (articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto).
Tutte queste sono attività che danno luogo al credito d’imposta del 6%, ma quali invece costituiscono il trampolino di lancio per innalzare il bonus al 10%, fermo restando il limite di spesa di 1,5 milioni di euro?
Sono descritte all’articolo 5 in due elenchi che, seppur sostanziosi, sono soltanto esemplificativi. In sintesi, comunque, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, si tratta dei lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
Per quelle tese alla transizione ecologica sono, invece, gli interventi per la trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come descritti nella comunicazione della Commissione europea n. 98 dell’11 marzo 2020.
Per accedere al maggior credito, le imprese devono fornire specifiche informazioni sugli obiettivi perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi. A tal fine, sono tenute a descrivere lo stato di fatto iniziale, la situazione che verrà a determinarsi dopo la realizzazione dei progetti e i criteri per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione.
Ricerca e sviluppo
Nell’articolo 2 del decreto, naturalmente, risiedono le attività che hanno dato origine all’agevolazione e che godono ora di un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per realizzarle, con un limite massimo di 3 milioni di euro: le attività di ricerca e sviluppo.
Accedono all’agevolazione i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche se realizzano vecchi progetti, per la “ricerca fondamentale” (quella finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico), per la “ricerca industriale” e per lo “sviluppo sperimentale”. In relazione a ciascuna macro categoria, il decreto individua le peculiari caratteristiche delle attività ammesse.
Che, poi, in sostanza sono quelle che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Nel decreto sono rappresentati vari esempi, tra cui quello di un progresso scientifico già realizzato da altri, ma raggiunto con le proprie capacità, attraverso il superamento di ostacoli o di impedimenti scientifici o tecnologici incontrati nel perseguire l’obiettivo. Naturalmente il discorso non vale quando il “progresso” è stato già realizzato da soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.
Determinazione e documentazione delle spese ammissibili
L’articolo 6, l’ultimo del decreto, contiene disposizioni comuni per tutte le categorie di attività agevolate. In particolare, si occupa della determinazione e dell’imputazione temporale delle spese ammissibili e, in alcuni casi, di documentazione.
Innanzitutto, ricorda che le spese attratte nel credito d’imposta devono essere sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, effettive, pertinenti e congrue (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir) Si tratta di una regola generale, valevole per tutte le imprese, a prescindere sia dai principi contabili adottati, sia dal regime di determinazione del reddito.
Poi stabilisce, in deroga alla regola generale, che per quanto riguarda l’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito, le spese per la certificazione della documentazione contabile, qualora rilevanti ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell’articolo 1 del Bilancio 2020, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili. Anche per quanto riguarda la determinazione del quantum agevolato, fa riferimento in via generale all’importo che assume rilevanza in sede fiscale per il medesimo periodo d’imposta. A tale riguardo, inoltre, detta una specifica previsione per le imprese che determinano il reddito su base forfettaria o catastale, per le quali stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili si assumono per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d’imposta agevolabile.
E ancora, riferendosi alle spese di personale relative a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, chiarisce che rileva la retribuzione (al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi) relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di lavoro fuori sede.
Infine, precisa la corretta applicazione delle norme che prevedono la maggiorazione del 50% dell’importo ammissibile al credito d’imposta per le spese di personale giovane neo assunto. Tale tipologia di personale non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, deve essere al primo impiego (fatta eccezione per i contratti di apprendistato) e può essere assunto nel corso del periodo d’imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Gli ultimi passi del decreto sono dedicati ad alcune limitazioni, in ottica antielusiva, per la determinazione delle spese ammissibili relative a prestazioni lavorative rese da amministratori e soci di società, e anche da parti a essi correlate; e alle regole per la corretta documentazione delle spese di personale e di quelle riguardanti l’utilizzo dei beni strumentali, inclusi i software, nelle attività ammissibili.
Sul sito del Mise, per completezza, tra le informazioni relative al credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design si legge che le imprese intenzionate a fruire dell’agevolazione sono tenute a inviare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione saranno stabiliti con un decreto direttoriale.