27 Mag 27/5 Regime di esonero Iva in agricoltura e fatturazione elettronica
L’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 disciplina, in via generale e salva diversa opzione esercitata dai soggetti interessati, uno speciale regime di esonero Iva a favore degli agricoltori di ridotte dimensioni.
In particolare, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, il regime interessa i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni dei prodotti agricoli e ittici inclusi nella prima parte della Tabella A allegata al medesimo D.P.R..
Tali produttori sono espressamente esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, comunicazioni periodiche), compresa la dichiarazione annuale, fermo restando, però, l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972.
Gli agricoltori che si avvalgono del regime in esame, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stati esonerati anche dall’obbligo di invio dello spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010.
Questa ulteriore ipotesi di esonero è stata introdotta dall’articolo 11 D.L. 87/2018 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese). Si ricorda che in precedenza erano dispensati dalla trasmissione dello spesometro solo i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 situati nelle zone montane. Peraltro, l’Agenzia delle entrate aveva avuto modo di precisare che i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane dovevano assolvere l’obbligo di comunicazione in una modalità compatibilecon il regime semplificato in parola e, pertanto, essi erano tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni attive mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli (cfr. circolare 1/E/2017, paragrafo 5; vedi anche risoluzione 105/E/2017).
A proposito dello spesometro, peraltro, si ricorda che la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 916, L. 205/2017) ne ha previsto l’abrogazione in coincidenza con l’entrata in vigore (avvenuta il 1° gennaio di quest’anno) dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. Pertanto, l’invio effettuato lo scorso 30 aprile (in relazione ai dati delle fatture del terzo e quarto trimestre 2018 o, in caso di opzione per l’invio con periodicità semestrale, del secondo semestre 2018) è stato l’ultimo.
Il regime di esonero Iva è quello “naturale” per i produttori agricoli che si trovano nelle condizioni previste dalla norma; tuttavia essi hanno la facoltà di non avvalersi della disciplina di vantaggio.
La scelta per il regime ordinario deve essere manifestata barrando il rigo VO3 della dichiarazione Iva annuale e vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
Gli agricoltori in regime di esonero devono essere in possesso del numero di partita Iva, numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e le autofatture di vendita emesse dagli acquirenti.
I cessionari e i committenti dei produttori agricoli in regime di esonero, se agiscono in qualità di soggetti passivi Iva, devono emettere un’autofattura indicando la relativa imposta, determinata applicando le aliquotecorrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne una copia all’agricoltore e registrarla separatamente nel registro degli acquisti.
L’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (cfr. articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) non ha inciso sugli adempimenti previsti a carico del cessionario/committente. Tuttavia, le autofatture emesse da questi ultimi devono essere elettroniche e transitare attraverso il Sistema di Interscambio.
Con specifico riferimento alla numerazione delle autofatture, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 132/2019 a un’istanza di interpello, ha precisato che nell’adempiere l’obbligo posto a suo carico il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può scegliere di determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacoli all’attività di controllo.
Le disposizioni del regime di esonero cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale.
Con riguardo all’ipotesi di “splafonamento” in rapporto all’obbligo della fatturazione elettronica, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto degli agricoltori in regime di esonero transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale (cfr. FAQ n. 39 pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018).
Fonte: ecnews.it – Gennaro Napolitano