03 Dic 3/12 Partite Iva inattive, è chiusura d’ufficio
Per garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972, modificato dall’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite Iva di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Le partite Iva vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti a identificare i titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
A chi viene individuato presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente che ravvisa nella comunicazione elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.
Per coloro che non sono persone fisiche, se non emerge operatività, verrà estinto contestualmente il codice fiscale. Anche in questo caso, se l’interessato non ritiene corretta l’operazione, potrà rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
A questo punto, gli uffici, effettuate le verifiche sulla documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita Iva, mantenendo il soggetto in stato di attività, o rigettare l’istanza con motivato diniego.
fonte: Fiscooggi