03 Mag 3/5 Consiglio di Stato sulla Tari: l’agriturismo non è un albergo
Chiamato ad esprimersi su un contenzioso sorto tra un’impresa agricola con attività agrituristica ed il Comune ove ha sede l’attività riguardo alla determinazione della tariffa della Tari, il Consiglio di Stato ha sentenziato che “un agriturismo non è assimilabile a un albergo.” L’attività agrituristica è un’attività connessa a quella agricola, e da esso non può prescindere nel suo svolgersi.
Comune, ben potendo determinare la tariffa in base alla quantità e qualità dei rifiuti mediamente prodotti in relazione alla tipologia dell’attività svolta, deve tenere conto delle diversità tra le attività imprenditoriali. Il Codice del turismo distingue nettamente gli agriturismo rispetto agli alberghi, qualificandoli quali “strutture ricettive extralberghiere”.
Di conseguenza i comuni che non abbiano prevista una specifica codifica Tari per l’attività agrituristica non possono assimilare automaticamente la tariffa a quella applicata agli alberghi ed ai ristoranti ma devono tenere conto dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza tenendo conto della “differenziazione economica e funzionale” rispetto alle attività alberghiere, che “si riflette sulla commisurazione della capacità contributiva”.