04 Mag 4/5 Cervelli italiani in fuga: migliora il trattamento fiscale per il rientro
Per gli impatriati, riduzione della base imponibile al 70 o 90% e semplificazione delle condizioni di accesso al regime. Per docenti e ricercatori, il trattamento agevolato può arrivare fino a 13 anni
L’articolo 5 del “decreto crescita” (Dl 34/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile) apporta importanti modifiche a due discipline finalizzate all’attrazione di capitale umano in Italia: il regime degli “impatriati” (articolo 16, Dlgs 147/2015) e quello per docenti e ricercatori (“rientro dei cervelli” – articolo 44, Dl 78/2010).
Per meglio valutare la portata delle novità, è opportuno riepilogare – in maniera sintetica – gli aspetti salienti delle norme attuali.
Regime degli impatriati
Può accedervi chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, svolgendovi un’attività di lavoro autonomo o dipendente, e che ha svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa all’estero per 24 mesi oppure ha studiato all’estero per 24 mesi, conseguendo un titolo accademico.
Il regime degli “impatriati” è applicabile anche a tutti gli altri lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, a condizione che non lo siano stati nei cinque periodi d’imposta precedenti e si impegnino a rimanervi per almeno due anni e che prestino l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Inoltre, per i lavoratori dipendenti, è richiesto anche che rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che svolgano attività lavorativa presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
L’incentivo fiscale è rappresentato dall’esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia, per cinque anni a partire da quello di acquisizione della residenza.
Le novità del “decreto crescita”
Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 34/2019, quindi dal 2020:
- la riduzione dell’imponibile passa dal 50 al 70% ovvero al 90% per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia
- sono semplificate le condizioni di accesso al regime (è ridotto a due anni il periodo minimo di residenza all’estero prima del trasferimento in Italia; non è più richiesto che si rivesta un ruolo direttivo o si si possegga elevata qualificazione o specializzazione; non è più richiesto che l’attività lavorativa sia svolta presso un’impresa residente in Italia)
- il regime è applicabile anche a chi avvia un’attività d’impresa
- il regime di favore è applicabile per altri cinque periodi d’imposta da parte dei lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e da quelli che, dopo il trasferimento in Italia o nei dodici mesi immediatamente precedenti, diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (l’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà). In entrambe le ipotesi, i redditi concorrono al reddito complessivo nella misura del 50%. Invece, per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, l’esenzione sale al 90%
- l’accesso ai benefici è consentito anche ai non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale regola vale anche per i non iscritti all’Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d’imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d’imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.
Regime per docenti e ricercatori
Gli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, hanno svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendovi la residenza fiscale, sono esclusi, ai fini delle imposte sui redditi, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 90%, per quattro periodi d’imposta a partire da quello di acquisizione della residenza in Italia. Inoltre, ai fini Irap, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta.
Le novità del “decreto crescita”
Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 34/2019, quindi dal 2020:
- la durata del regime agevolato passa da quattro a sei anni
- sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, l’applicazione del regime è estesa a:
- otto anni, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che, dopo il trasferimento della residenza in Italia o nei dodici mesi precedenti, diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (l’immobile può essere acquistato direttamente dal docente o ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà)
- undici anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
- tredici anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
- l’accesso ai benefici è consentito anche ai docenti e ai ricercatori non iscritti all’Aire, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale regola vale anche per i docenti e i ricercatori non iscritti all’Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d’imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d’imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.