06 Apr Limiti di pignorabilità sulle pensioni nell’Aiuti-bis
Impignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili nel 2023. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l’importo dell’assegno sociale, pari da gennaio a 503,27 euro mensili. A spiegarlo è l’Inps nella circolare 38/2023, dettando istruzioni alla riforma del dl Aiuti-bis (dl 115/2022 convertito dalla legge 142/2022). Per i procedimenti pendenti, l’Inps sta provvedendo a rimodulare e/o azzerare gli importi accantonati a partire dal rateo di ottobre 2022, con conseguente rimborso al pensionato di quanto trattenuto in più.
Impignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili nel 2023. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l’importo dell’assegno sociale, pari da gennaio a 503,27 euro mensili. A spiegarlo è l’Inps nella circolare 38/2023, dettando istruzioni alla riforma del dl Aiuti-bis (dl 115/2022 convertito dalla legge 142/2022). Per i procedimenti pendenti, l’Inps sta provvedendo a rimodulare e/o azzerare gli importi accantonati a partire dal rateo di ottobre 2022, con conseguente rimborso al pensionato di quanto trattenuto in più.
Il nuovo minimo vitale. Dopo le modifiche del dl Aiuti-bis, l’art. 545, comma 7, stabilisce che il limite d’impignorabilità è pari al doppio della misura mensile dell’assegno sociale, con il minimo di 1.000 euro. Il resto della norma non è stato modificato. La novità, spiega l’Inps, è operativa dal 22 settembre 2022 e opera su due piani:
– modifica il limite d’impignorabilità delle pensioni collegato all’importo dell’assegno sociale;
– introduce il limite minimo, pari a 1.000 euro.
Dal 22 settembre 2022. Il nuovo limite d’impignorabilità ha efficacia dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi «pendenti». Per pendenti, spiega l’Inps, s’intendono i procedimenti notificati per i quali non sia ancora stata notificata all’Inps, in qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione che è l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. Per applicare il nuovo limite, dunque, non è rilevante la data di notifica dell’atto di pignoramento, ma quella dell’ordinanza di assegnazione. L’Inps precisa che la notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora il provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla predetta data, in forza di procedure esecutive già attive sulla pensione.
Il rimborso dell’eccedenza. L’Inps spiega, infine, che le sedi stanno verificando gli importi accantonati, in ottemperanza agli obblighi di custodia (art. 546 c.p.c.), e al relativo ricalcolo nel caso le trattenute cautelari risultino operate senza il rispetto del nuovo importo soglia a far data dal rateo di pensione del mese di ottobre 2022. In pratica, gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione; gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, ai quali si applicano l’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità, sono oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.
fonte: ItaliaOggi, Daniele Cirioli