24 Nov Il bollo sulla fattura elettronica del regime forfettario
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario devono applicare l’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse.
Fino alla fine di quest’anno, questi contribuenti potevano avere di fatto due alternative:
- applicare la classica marca da bollo cartacea – quella che si compra al tabacchi per intenderci – sulla fattura, sempre cartace;
- applicare, calcolare e pagare il bollo virtuale se già tra coloro che sono obbligati all’emissione delle fattura elettronica.
Dal prossimo 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica e, di conseguenza, tutti dovranno calcolare, applicare e pagare il bollo sulle fatture elettroniche emesse.
In questa breve ma completa guida pratica analizzeremo insieme come e quando si paga il bollo sulla fattura elettronica emessa da un contribuente in regime forfettario.
Bollo fattura elettronica forfettari: quando si paga
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario si paga:
quando la fattura ha un valore unitario pari o superiore a 77,47 euro
Bollo fatture elettroniche forfettari: come si paga
L’imposta di bollo sulla fattura elettronica emessa dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario si paga tramite modello F24.
L’Agenzia delle Entrate ha messo gratuitamente a disposizione dei cittadini un servizio online per predisporre, controllare e pagare il modello f24 precompilato:
In alternativa, è possibile procedere al calcolo in autonomia e versare quanto dovuto tramite i classici servizi internet banking aziendali.
I codici tributo da utilizzare nel modello f24 che i forfettari dovranno pagare sono i seguenti:
Codice tributo imposta di bollo sulle fatture elettroniche | Periodo |
---|---|
2521 | 1° trimestre |
2522 | 2° trimestre |
2523 | 3° trimestre |
2524 | 4° trimestre |
Bollo fattura elettronica forfettari: scadenze
L’imposta di bollo sulla fattura elettronica emessa dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario si paga secondo un calendario fiscale caratterizzato dalle seguenti scadenze:
Periodo di riferimento e importo | Scadenza versamento – novità Decreto Semplificazioni |
---|---|
Imposta di bollo I trimestre superiore a 5.000 euro | Scadenza il 31 maggio 2023 |
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 5.000 euro | Scadenza il 30 settembre 2023 |
Imposta di bollo II trimestre | Scadenza 30 settembre 2023 |
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 5.000 euro | Scadenza 30 novembre 2023 |
Imposta di bollo III trimestre | Scadenza 30 novembre 2023 |
Imposta di bollo IV trimestre | Scadenza 28 febbraio 2024 |
L’imposta di bollo fa reddito per i contribuenti in regime forfettario!
Attenzione ad un aspetto importante: il bollo addebitato dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario fa reddito.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta confermando quanto molti addetti ai lavori già andavano dicendo da anni, normativa alla mano.
Assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi dei forfettari, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo.
L’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume quindi la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n. 190/2014.
Il bollo in fattura dei forfettari fa reddito Interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 428/2022
Certificazione unica forfettari e bollo
Nella certificazione unica che i forfettari ricevono ogni anno dai committenti l’imposta di bollo deve essere indicata all’interno del punto 4.
Successivamente, nel punto 6 dovranno essere indicati:
- codice 24 – importo corrisposto a soggetto in regime forfettario;
- codice 22 – erogazione redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.
Fonte: informazionefiscale.it