29 Dic Lavoro occasionale in agricoltura (OTDO): l’aggiornamento delle istruzioni
Dopo la diffusione della circolare INPS 102-2023, che ha fornito le prime istruzioni sulla nuova normativa del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, comma 342 e seguenti), è stato emesso il messaggio 4652 il 22 dicembre. Questo messaggio fornisce chiarimenti sulle modalità di trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri, obbligatori per i datori di lavoro agricolo che impiegano lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (definiti lavoratori OTDO).
Successivamente, con il messaggio 4688 del 28 dicembre 2023, sono state fornite ulteriori precisazioni riguardo al conteggio delle 45 giornate di lavoro consentite per i singoli lavoratori nell’ambito di questo regime sperimentale, attivo per il periodo 2023-2024.
La circolare delinea i datori di lavoro agricolo e i lavoratori ammessi a stipulare il contratto LOAgri, dettagliando gli obblighi contributivi e le procedure amministrative. Il contratto può essere stipulato solo da datori di lavoro agricolo iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS, che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
I lavoratori ammissibili comprendono persone disoccupate, percettori di diverse prestazioni sociali, beneficiari di ammortizzatori sociali, titolari di pensione, giovani studenti, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.
Il messaggio 4688/2023 specifica gli adempimenti semplificati per i datori di lavoro agricolo, sottolineando la necessità di verificare i requisiti di assunzione con autocertificazione del lavoratore e l’invio della comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego. L’informativa al lavoratore può essere considerata soddisfatta mediante la consegna della copia della comunicazione di assunzione.
Il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all’INPS, inclusa quella contrattuale, con un’aliquota fissa senza distinzione geografica. Viene fornita una tabella dettagliata delle voci contributive.
La circolare indica anche le scadenze e le modalità di versamento della contribuzione, specificando che i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, entro il mese successivo all’effettiva prestazione.
Il messaggio fornisce dettagli sul conteggio delle giornate lavorative e stabilisce codici contratto specifici per diverse categorie di lavoratori. Viene chiarito che il regime sperimentale è attivo fino al 2024.
Infine, vengono delineate le scadenze per la trasmissione dei dati, con sanzioni civili a partire dal 29 febbraio 2024 per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni.