31 Gen INPS su cumulabilità di pensione anticipata e reddito da lavoro
La pensione anticipata ottenuta con le Quote (100, 102 e 103) non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. In questi casi il trattamento viene sospeso e l’INPS procederà al recupero delle somme erogate indebitamente. Lo ha chiarito l’Istituto nel comunicato stampa del 30 gennaio.
Il 30 gennaio 2024, l’INPS ha diffuso un comunicato stampa che fornisce ulteriori dettagli riguardo alla compatibilità tra pensioni e reddito da lavoro. L’Istituto sottolinea che la normativa vigente stabilisce alcune situazioni in cui la pensione e il reddito da lavoro non possono essere cumulati.
In particolare, si fa riferimento alla pensione anticipata ottenuta tramite Quota 100, Quota 102 e Quota 103. Va ricordato che la Legge di Bilancio 2024 ha confermato l’applicazione di Quota 103 anche per l’anno in corso, ma ha introdotto delle penalizzazioni per chi ne usufruisce.
L’INPS precisa che la non cumulabilità della pensione anticipata con il reddito da lavoro è prevista dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico fino alla data in cui si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e questo divieto si applica sia ai redditi da lavoro dipendente che a quelli da lavoro autonomo.
L’Istituto, al momento della comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione, informa gli interessati sulla possibilità di cumulare la somma ricevuta con il reddito da lavoro. Anche i pensionati e le pensionate, prima di raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, devono dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro utilizzando gli appositi modelli dichiarativi, come il modello 730 e il modello PF redditi. La normativa attuale non consente il cumulo del trattamento pensionistico anticipato con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Tuttavia, esiste un’eccezione: il cumulo è ammesso solo per i redditi da lavoro autonomo occasionale, a condizione che non superino il limite massimo di 5.000 euro lordi annui. Questo limite si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che accedono alla pensione con l’Ape Sociale, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.
È importante notare che, come già chiarito nelle circolari n. 11 e n. 117 del 2019, nella valutazione della soglia di 5.000 euro devono essere inclusi tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, compresi quelli relativi all’attività svolta nei mesi precedenti o successivi alla decorrenza della pensione e/o al compimento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia.
L’INPS sottolinea che nel caso in cui questo limite di incumulabilità non venga rispettato, sarà necessario sospendere il trattamento pensionistico e recuperare le mensilità erogate indebitamente. D’altra parte, le pensioni di vecchiaia, di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, sono completamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Lo stesso vale per la pensione anticipata contributiva e per l’Opzione Donna.