25 Feb Benefici prima casa, i chiarimenti per i soggetti trasferiti all’estero
A seguito della recente modifica della disciplina, in linea con la normativa Ue, l’agevolazione è ancorata a un criterio oggettivo e non più al requisito della cittadinanza.
Con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 69/2023, in merito alla agevolazione “prima casa” in favore dei soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro (vedi articolo “Iva, Ivafe e imposta di registro, l’Agenzia fa il punto sulle novità“).
L’articolo in esame è intervenuto sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella parte in cui prevede che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende la persona trasferitasi all’estero per ragioni di lavoro ovvero, qualora questi sia un cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.
L’attuale novella normativa prevede, invece, che ai fini dell’accesso al beneficio «l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…)». L’intervento normativo, in particolare:
- ha eliminato il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero
- ha modificato le modalità degli acquisti effettuati dal soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, non assume più rilevanza l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:
- che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato. Con la circolare si precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale in esame
- che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. In merito, con la circolare è stato chiarito che il termine “attività” include anche quelle svolte senza remunerazione e che il requisito temporale quinquennale non debba essere necessariamente inteso in senso continuativo.
Con il documento di prassi si ribadisce che, pur dovendo ricorrere le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis citata, non sussiste l’obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile.
Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra quinquennale dell’immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può usufruire dell’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione. Con la circolare si rammenta che la disciplina agevolativa introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione devono, quindi, sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.
fonte: fiscooggi.it