22 Mag Zes unica Mezzogiorno, dal 12 giugno le richieste all’Agenzia delle entrate
Possono essere inviate dal 12 giugno al 12 luglio 2024 le comunicazioni all’Agenzia delle entrate relative alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e a quelle che si prevede di sostenere entro il prossimo 15 novembre per accedere al credito d’imposta riconosciuto in relazione agli investimenti realizzati nella Zes unica Mezzogiorno.
È quanto stabilisce il decreto 17 maggio 2024 del ministro per gli Affari europei, il sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 21 maggio 2024, attuativo del bonus previsto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023 che, nell’ambito delle misure per il rilancio del Sud del Paese, ha introdotto la Zona economica unica per il Mezzogiorno che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
I beneficiari
Possono accedere al tax credit tutte le imprese che effettuano gli investimenti agevolabili, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile, con sede nelle zone interessate dall’agevolazione. Fanno eccezione e sono esclusi, specifica il decreto, i settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Niente bonus, inoltre, per i soggetti in stato di liquidazione o di scioglimento e in crisi economica.
Gli investimenti ammissibili
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti connessi a un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.
Il contributo può essere richiesto anche per l’acquisto di terrenti e per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il decreto precisa che il credito d’imposta è determinato in base al costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. In ogni caso, non sono agevolabili i progetti di costo inferiore a 200mila euro.
Bonus diversificato
L’ammontare del tax credit riconosciuto varia per regione. In particolare, il credito d’imposta è fissato nella misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nel dettaglio:
a) per gli investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, con esclusione di quelli previsti dalla successiva lettera c), e in Sicilia, è pari al 40% dei costi
b) per gli investimenti realizzati i Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti della lettera c), è pari al 30% dei costi
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, è pari, rispettivamente, al 50% e al 40% dei costi, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale
d) per gli investimenti nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è pari al 15% dei costi.
Sono previste anche ipotesi in cui il credito d’imposta può aumentare rispetto ai valori sopra indicati.
Un modello ad hoc
Come anticipato, per accedere al credito d’imposta le imprese devono comunicare all’Agenzia delle entrate – dal 12 giugno al 12 luglio 2024 – l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dallo scorso 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Nello stesso intervallo di tempo è possibile inviare un nuovo modello che annulla i precedenti, e presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta con essi prenotato.
Il tax credit effettivamente fruibile è pari al bonus richiesto moltiplicato per la percentuale fissata con provvedimento del direttore delle Entrate calcolata rapportando il limite complessivo di spesa stanziata per il 2024 (1.800 milioni di euro) e l’importo totale dei crediti richiesti.
Con il provvedimento di approvazione del modello sono definite anche le modalità con cui rettificare il credito d’imposta richiesto nel caso in cui gli investimenti risultino inferiori a quelli pianificati.
Utilizzo in compensazione con F24
Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento sopra richiamato che fissa la percentuale del bonus effettivamente fruibile e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
I crediti superiori a 150mila euro sono utilizzabili dopo gli esiti dei controlli previsti i tal caso dalla disciplina e la relativa autorizzazione dell’Agenzia.
Perimetro temporale
I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, in caso contrario il credito d’imposta è rideterminato escludendo gli investimenti non effettuati.
Se, invece, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il bonus è ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo tali beni.
Infine, il decreto specifica che le imprese devono mantenere la loro attività nella Zes unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni godute.
fonte: fiscooggi.it