25 Ago Rivalutazione terreni e partecipazioni, una chance prorogata ma immutata
Il decreto-legge Omnibus, in vigore dallo scorso 10 agosto, ha ampliato i tempi relativi alla formalizzazione della scelta per l’agevolazione fiscale senza cambiarla nella sostanza.
Anche quest’anno, la legge di bilancio per il 2024 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2024, con il versamento dell’unica o prima rata dell’imposta sostitutiva del 16% nel termine del 30 giugno. Il Dl 113/2024 (l’Omnibus) ha spostato la scadenza del regime opzionale intramontabile al prossimo 30 novembre.
L’agevolazione, stabilita nella sua forma originaria dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001 e inserita nella legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 52 legge n. 213/2023), consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell’attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2024, versando un’imposta sostitutiva del 16 per cento. La norma dispone, inoltre, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, la possibilità di assumere, ai fini fiscali, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 4, lettera a) del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.
La legge di Bilancio 2024 ha inoltre indicato nel 30 giugno 2024 la data entro cui effettuare gli adempimenti connessi al perfezionamento della procedura.
In ultimo, il Dl n. 113 dello scorso 9 agosto ha sostituito tale scadenza con il 30 novembre 2024, riaprendo di fatto i termini per usufruire della disciplina.
Senza perizia niente rivalutazione
In particolare, il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nello stesso termine del 30 novembre 2024, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.
I professionisti abilitati a eseguire tale formalità sono:
- commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti negoziati e non nei mercati regolamentati
- ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola
- periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934), per entrambe le ipotesi.
A questo proposito ricordiamo, che se la relazione giurata di stima per le partecipazioni è predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Quando, invece, la stima è eseguita per conto dei soci, l’importo si aggiunge al costo rivalutato della partecipazione.
In caso, poi, di rideterminazione del valore di un terreno, la spesa per la perizia, a carico del contribuente, va ad aumentare il valore iniziale del terreno da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.
Modalità e termini di pagamento
L’imposta sostitutiva dovuta, che come anticipato è pari al 16% della stima sia per i terreni che per le partecipazioni, deve essere pagata, come detto, entro il 30 novembre 2024 in un’unica soluzione, oppure rateizzata fino a un massimo di tre quote annuali di pari importo (su quelle successive alla prima, però, vanno applicati gli interessi del 3% annuo).
Il mancato versamento nel richiamato termine dell’intero tributo o della prima rata comporta l’insanabile perdita dell’occasione. Per chi sceglie la via delle rate, infine, ricordiamo che l’omissione dei pagamenti successivi al primo comporta l’iscrizione a ruolo delle somme mancanti.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
- 8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola
- 8057, per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
- fonte: fiscooggi.it