Donazione e atto di trasferimento: se non collegati l’imposta è dovuta

Donazione e atto di trasferimento: se non collegati l’imposta è dovuta

Il contribuente è tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalità (diretta o indiretta) e acquisto dell’immobile o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva.

Le liberalità indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa all’imposta selle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalità stessa e l’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.
Alla base della vicenda processuale, vi è il quarto comma dell’articolo 1 del testo unico sull’imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che l’imposta di donazione non si applica “nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”
Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende.

La situazione esaminata dalla Suprema corte ha riguardato due atti di donazione, con ciascuno dei quali un genitore aveva donato al proprio figlio delle somme di denaro. In entrambi i casi, alla donazione era apposto un onere a carico del donatario e relativo alla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante. Tenuto conto di questa particolarità, ai fini del pagamento dell’imposta di donazione, la base imponibile era stata determinata sottraendo dalla somma di denaro donata, il valore della rendita vitalizia. L’importo così ottenuto era stato ulteriormente ridotto per effetto della franchigia di 1 milione di euro prevista per le donazioni tra parenti in linea retta dall’articolo 2, comma 49 del Dl n. 262/2006. In entrambi gli atti erano state citate diverse “donazioni indirette di denaro, effettuate tramite adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c.

Il notaio rogante ha ritenuto che queste pregresse liberalità non andavano a ridurre la citata franchigia, in quanto si trattava di liberalità disciplinate dal richiamato comma 4-bis dell’articolo 1 del Dlgs n. 346/1990. Pertanto, l’imposta è stata versata sull’importo ottenuto, sottraendo dalla somma di denaro oggetto di donazione l’importo dell’onere relativo alla rendita vitalizia e l’importo della franchigia (1 milione di euro ). Sul totale così ottenuto, in sede di registrazione, il notaio ha versato l’imposta di registro con l’aliquota del 4 per cento.

L’ufficio presso il quale sono stati registrati gli atti ha rettificato la base imponibile, ritenendo che le liberalità, menzionate negli atti di donazioni avevano già eroso parte della franchigia di 1 milione di euro. Sono stati perciò emessi due avvisi di liquidazione, al fine di recuperare la maggiore imposta ancora dovuta. In particolare, l’ufficio ha ritenuto che le pregresse liberalità indirette, richiamate dalle stesse parti, riguardassero atti di compravendita stipulati in periodi antecedenti all’introduzione della norma che ha previsto la non applicazione dell’imposta di donazione per le liberalità collegate ad atti che implicano il trasferimento di immobili o aziende. Conseguentemente, nei relativi atti, non risultava alcun elemento che palesasse la liberalità indiretta compiuta dal genitore nei confronti del figlio.

In sede contenziosa, la Ctp di Brescia (sentenza n. 807 del 20 dicembre 2019) ha disposto l’annullamento degli avvisi di liquidazione, ritenendo che le liberalità previste dal citato comma 4-bis non incidono sulla franchigia eventualmente spettante. La Ctr della Lombardia (decisione n. 639 del 18 febbraio 2021), invece, ha accolto l’appello dell’ufficio evidenziando che, nei casi in esame, non risultava alcun collegamento tra la liberalità indiretta e gli acquisti immobiliari effettuati dal figlio, donatario.

La Corte di cassazione, richiamando la propria pronuncia n. 13133/2016, ha affermato che “…ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’esclusione di cui all’art.1, comma 4-bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di darne prova….”.

I giudici hanno anche sottolineato che negli atti richiamati dalle parti, il venditore aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto l’intero prezzo di vendita direttamente dalla parte acquirente. Anche questa circostanza ha avvalorato la tesi dell’ufficio, in quanto confermava che nei casi esaminati non sussisteva alcun collegamento tra la liberalità indiretta e gli acquisti immobiliari compiuti dal figlio del donante.
Per questi motivi, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione emessi dall’ufficio.