13 Set INPS e Pensione da casalinga: a quale età e come averla
La pensione da casalinga quando e come. Si deve chiarire per prima cosa che alle iscritte al Fondo casalinghe – istituito dall’INPS nel 1997, opera versando il minimo di contributi previdenziali previsti. Si tratta di un versamento volontario, quindi non obbligatorio, e gestito autonomamente da chi ne fa richiesta – l’INPS mette a disposizione due diversi trattamenti previdenziali:
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di inabilità.
Qual è l’età per la pensione di vecchiaia per casalinghe?
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia è richiesta un’età minima di 57 anni, ma a condizione che siano stati versati almeno 5 anni (60 mesi) di contributi nell’apposito Fondo pensione.
Inoltre, la pensione di vecchiaia per casalinghe viene erogata a 57 anni se l’importo dell’assegno maturato tramite versamenti è pari all’ammontare dell’Assegno sociale maggiorato del 20% (quindi 1,2 volte l’Assegno sociale).
Significa che, la pensione di vecchiaia per casalinghe, a 57 anni di età, spetta se:
- sono stati versati almeno 5 anni di contributi nell’apposito Fondo pensione;
- l’assegno maturato abbia un importo minimo di 641,92 euro (per il 2024).
In assenza di uno di questi requisiti, la casalinga iscritta al Fondo pensione potrà accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, a prescindere dall’importo dell’assegno.
Qual è l’età per la pensione di inabilità per casalinghe?
Per quanto riguarda la pensione di inabilità, non sono previsti limiti anagrafici da rispettare.
Il diritto scatta nel momento in cui sopravviene l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (occorre sottoporsi alla visita di controllo effettuata dall’apposita commissione medica dell’Asl competente integrata da un medico dell’INPS), ma solo se l’interessata ha versato almeno 5 anni di contributi nell’apposito Fondo pensione.
Per usufruire delle pensioni è obbligatoria l’iscrizione all’INAIL, in un’età compresa tra 18 e 65 anni. La pensione non è concessa ai superstiti della casalinga pensionata. Significa che decade al decesso della titolare della pensione.
La domanda, sia per la pensione di inabilità che per la pensione di vecchiaia, deve essere inviata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Il termine per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge numero 241 del 1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Chi può iscriversi al Fondo pensione per casalinghe?
L’accesso al Fondo pensione è rivolto alle donne e agli uomini (in numero minore) che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico, per la cura del proprio nucleo familiare.
Una volta presentata domanda di iscrizione al Fondo pensione, tramite la compilazione di un apposito modulo da inoltrare al sito dell’INPS, accedendo al servizio “Iscrizione Fondo Casalinghe e Casalinghi”, autenticandosi con una delle credenziali in vostro possesso (SPID, CIE o CNS), l’interessata potrà versare autonomamente i contributi.
Come si versano i contributi al Fondo pensione per casalinghe?
Il versamento è libero, non c’è un limite da rispettare e può essere effettuato online, con PagoPA o con bollettini postali. Ma è da ricordare che soltanto un importo mensile pari o superiore a 25,82 euro dà diritto a un mese di contribuzione.
I contributi versati sono del tutto deducibili ai fini IRPEF.
Come si calcola l’importo della pensione per casalinghe?
L’ammontare della pensione è dato dal valore del montante contributivo accumulato negli anni. L’importo della pensione per casalinghe viene calcolato con le regole del sistema contributivo, applicando un coefficiente di trasformazione sul montante accumulato.
La pensione per casalinghe non è integrabile al trattamento minimo. Significa che se l’importo è inferiore alla soglia minima imposta dalla normativa, l’interessata non avrà diritto all’integrazione.
L’iscrizione al Fondo pensione casalinghe è subordinata a queste condizioni:
- l’interessata non deve prestare attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale. Nel caso in cui svolga un’attività lavorativa anche continuativa prestata a orario ridotto, si determini la contrazione, ai fini del diritto alla pensione, del corrispondente periodo di assicurazione obbligatoria;
- l’interessata non deve essere titolare di pensione diretta. Possono iscriversi, pertanto, i titolari di pensione ai superstiti (circolare INPS 20 dicembre 2001, n. 223).