11 Gen La riforma del lavoro sportivo si fa largo nelle sentenze dei tribunali
La riforma del lavoro sportivo inizia a produrre i suoi effetti in tribunale, in particolare per quanto riguarda il vincolo sportivo scrive stamani il quotidiano Italia Oggi, in un redazionale non firmato che andiamo a proporre all’attenzione dei lettori. Si tratta delle prime applicazioni della nuova legge, il dlgs 36/2021 (la riforma del lavoro sportivo, appunto) citato espressamente nelle sentenze. Sentenze che sono state emesse dal tribunale federale della Fin (5/2024) e dalla corte federale d’appello Fin (n.3), citando espressamente il dlgs 36/2021 (la riforma del lavoro sportivo, appunto), per sentenziare in una disputa tra un giocatore di pallanuoto e la sua società, dando ragione al giocatore.
Ad assisterlo Michele Sprovieri, partner dello studio legale Fga: “Il dato che ritengo rilevante e con profili di novità consiste nella circostanza che il giudice sportivo ha effettivamente aderito alla tesi di difesa e ha esteso il concetto di incompatibilità ambientale, che fino alla riforma era prevista come unica causa di estinzione del vincolo sportivo, al mancato pagamento del corrispettivo derivante da contratto. Questa sentenza dà, inoltre, una indicazione chiara alle società sportive: la riforma dello sport le chiama ad una serie di nuovi compiti e adempimenti”.
L’atleta, sintetizzando quanto si legge nella pronuncia della corte d’appello, “non può essere ritenuto sottratto all’applicazione dei principi recati dal dlgs n.36/2021 e s.m.i che […] prevede specifiche disposizioni in ambito lavoristico anche per lo sport dilettantistico”. Prosegue la Corte osservando che proprio “l’applicazione della normativa generale del lavoro – anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa – confligge in principio con l’esistenza tout court del c.d. “vincolo sportivo” che, infatti, viene abrogato dal legislatore”.
La proroga al 1° luglio 2025 dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 31 (definita dal dl 89/2024), non inficia la ratio della stessa, fanno sapere ancora da Fga. “La ratio del nuovo impianto normativo è chiara: è attribuito un valore prioritario alla pattuizione delle parti nella regolamentazione del rapporto, sia sotto il profilo sportivo che extrasportivo, rispetto all’operatività del vincolo sportivo, che resta invece subordinato all’andamento del rapporto contrattuale inter partes”, chiosano dallo studio.