04 Feb Nella Legge di bilancio 2025 sono stati rinnovati i benefici post-sismi
Il legislatore estende al nuovo anno le agevolazioni, fiscali e non, connesse alla completa ricostruzione del tessuto urbano dei territori del Paese devastati dai recenti terremoti.
Ancora un anno di esenzioni e contributi per i residenti (o domiciliati) e per le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni dell’Italia centrale colpiti dai sismi del 2016 e 2017. Le proroghe, tutte fino al 31 dicembre 2025, sono disposte dai commi 663, 666, 667 e 670 dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio.
Le esenzioni da imposte e tasse
Il comma 663 proroga al 31 dicembre 2025 le norme che disciplinano le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’Irpef, dall’Ires, dall’Imu e dalla Tasi.
In particolare, alla lettera a) lo stesso comma esonera dal Bollo e dal Registro le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica amministrazione dalle persone fisiche residenti o domiciliate e dalle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, da quello del 26 e 30 ottobre 2016, nonché da quello del 18 gennaio 2017. In pratica, proroga di un ulteriore anno l’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 7, del Dl n. 189/2016. Decreto-legge che specifica anche, negli allegati 1, 2 e 2-bis, i Comuni interessati.
Poi, al numero 1) della lettera b), intervenendo sul primo periodo del comma 16 dello stesso articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dai richiamati eventi sismici, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi fabbricati e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (al posto del 2023).
Infine, al numero 2) della stessa lettera b), prevede che i medesimi fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’Imu e della Tasi fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).
Le esenzioni dai canoni
Il comma 666 prevede l’esenzione, anche per il 2025, in favore delle attività con sede legale o operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Considerato che quest’ultima misura priva i Comuni interessati di risorse economiche, il legislatore, ha disposto il finanziamento, per il 2025, del Fondo ad hoc (articolo 17-ter, comma 1, Dl n. 183/2020) di un importo pari a 5 milioni di euro.
L’esclusione dall’Isee
Il comma 667 estende anche all’anno 2025 l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare (prevista dall’articolo 1, comma 986, della legge n. 145/2018), ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, che concorre alla costruzione dell’Isee, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.
Il rinnovo del contributo per la ricostruzione
Il comma 670 proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, la concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” previsto, per i territori interessati dal sisma 2016, dall’articolo 9-duodecies, comma 2, del Dl n. 76/2024.
Per far ciò, il legislatore ha autorizzato una spesa massima di 92 milioni di euro per il 2025.
La disposizione da ultimo citata, ha disposto, a partire dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (Cas), sostituendolo con un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (Cda), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del Cas, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del Cda sono stati disciplinati con l’ordinanza n. 197/2024, emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.