19 Apr 19/4 Legislazione: L’imprenditore agricolo può fallire?
La figura dell’imprenditore agricolo è netta e ben separata, almeno in linea teorica, da quella dell’imprenditore commerciale. Che rimane, invece, figura molto conosciuta e diffusa, e che è notoriamente soggetta anche a imprevisti importnatissimi quale l’istituto del fallimento.
La domanda è: L’imprenditore agricolo può fallire? La Legge fallimentare, all’art. 1, chiarisce come ad essere fallibili siano gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma. Per cui fino a pochissimi anni fa la separazione fra le due figure era totale. Ma con il mutare della realtà socio-economica è cambiato lo status delle imprese agricole che adesso, al verificarsi di determinate condizioni, possono essere ricondotte all’interno delle procedure di natura fallimentare.
La riforma del 2001 ha riscritto l’art. 2135 c.c., determinando l’allargamento della nozione di imprenditore agricolo. Estendendo il perimetro delle sue attività a quelle non strettamente connesse alla coltivazione del fondo, ha dterminato che: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” (art. 2135 c.c., primo comma).
E’ proprio sulle attività connesse – ad esempio la trasformazione e vendita di lavorazioni carni piuttosto che la gestione di un agriturismo – che si compie quella mescolanza tra impresa agricola e impresa commerciale che in determinate condizioni potrebbe provocare la fallibilità dell’imprenditore agricolo, che del tutto agricolo non è più.
Infatti dalle pronunce recenti della Corte di Cassazione risulta evidente questo: per poter ravvisare o meno la presenza di un imprenditore agricolo è del tutto irrilevante la sua forma giuridica, bensì sia fondamentale cercare di valutare la presenza della prevalenza dell’attività principale su quella connessa. Ed è altresì chiaro che una simile valutazione non potrà che essere effettuata caso per caso.