04 Lug 4/7 Il decreto crescita da vicino: focus sulle nuove scadenze – 2
Slitta al 30 novembre il termine per l’invio telematico della dichiarazione Redditi e Irap 2019. Tre mesi in più, dal 30 giugno al 30 settembre, per i versamenti dei soggetti Isa e collegati, minimi e forfettari compresi. Proroga del termine di presentazione dell’Imu. Queste le principali scadenze introdotte dalla legge n. 58/2019.
Redditi 2019: tempi più lunghi per la presentazione telematica del modello
Il decreto crescita prevede una nuova data per l’invio online del modello Redditi 2019, concedendo due mesi in più. Il termine per la consegna passa dal 30 settembre al 30 novembre ma per quest’anno, poiché la scadenza cade di sabato, viene rinviata al 2 dicembre 2019. La novità riguarda sia chi presenta Redditi PF Web che Online. L’articolo in commento ricorda che, come previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 6 della legge n. 212/2000), l’Amministrazione finanziaria è in possesso di informazioni o documenti già trasmessi dai contribuenti, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.
La proroga per la presentazione del modello Redditi ha effetto anche sul ravvedimento operoso, cioè lo strumento con il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997). In sede di conversione, il decreto crescita introduce l’articolo 13-bis nel Dlgs n. 472/1997, che codifica il principio della sanatoria frazionata: nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti.
Per la dichiarazione tardiva del modello Redditi è ora prevista la scadenza del 1° marzo 2020.
Si allungano, perciò, i termini anche per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione, sempre che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Se, infatti, il rimborso non è ancora stato erogato, il contribuente deve presentare la dichiarazione integrativa entro 120 giorni dal termine di presentazione del modello Redditi. Stessa modifica per la dichiarazione Irap (articolo 2, comma 8-ter del Dpr n. 322/1998).
Irap 2019: due mesi in più per l’invio online del modello
E’ spostato a regime dal 30 settembre al 30 novembre anche il termine per l’invio telematico del modello Irap, che deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il Dlgs 446/1997. Il nuovo appuntamento, fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (quest’anno 2 dicembre), riguarda le persone fisiche e le società personali e associazioni (articolo 6 del Dpr n. 600/1973)
Per i soggetti Ires e per le amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la scadenza è entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 2 del Dpr n. 322/1998).
In relazione alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni fiscali ed agli obblighi di conservazione (articolo 3 del Dpr n. 322/1998), il decreto precisa che è ritenuta “grave irregolarità l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere”. Resta ferma la revoca dell’abilitazione in presenza di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni. Inoltre, si prevede l’obbligo per i soggetti incaricati di rilasciare al contribuente l’impegno cumulativo a trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni.
Imu: il nuovo termine per la dichiarazione
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare la scadenza per presentare la dichiarazione Imu. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.
Isa: proroga dei versamenti al 30 settembre
Per professionisti, ditte e società che rientrano nell’ambito di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, sono posticipati al 30 settembre i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e per quelli in materia di imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019. L’importante è che i soggetti economici Isa dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione. La proroga, come previsto dalla risoluzione delle Entrate n. 64/2019, riguarda anche chi, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applica il regime forfetario agevolato e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.