Domande da febbraio per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Domande da febbraio per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Per contribuire a diminuire l’impatto che avrà alla fine del DPCM la revoca del blocco dei licenziamenti nelle imprese, il Governo Conte ha istituito un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Le aziende titolari di marchi storici potranno richiederne l’intervento in forma di venture capital, mentre quelle con almeno 250 dipendenti potranno ottenere anche contributi a fondo perduto per il mantenimento dei posti di lavoro.

Le istanze di accesso al nuovo Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica messa a disposizione sul sito di Invitalia, che gestisce lo strumento per conto del Ministero dello Sviluppo economico.

Al decreto direttoriale del 20 gennaio 2021 che stabilisce l’apertura dello sportello dal 2 febbraio sono allegati anche il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al Fondo, che può contare su risorse per 300 milioni di euro.

Chi può accedere al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Obiettivo dello strumento è facilitare la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui al decreto legislativo n. 30-2005, delle società di capitali con almeno 250 dipendenti che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria o di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Gli interventi del Fondo sono destinati alle imprese con sede legale e operativa sul territorio nazionale che versino in uno stato di difficoltà economico finanziaria e che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo economico.

Le imprese, inoltre, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;
  • essere costituite in forma di società di capitali e avere un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale;
  • indipendentemente dal numero degli occupati, detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale

Per accedere al Fondo le imprese devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa, che indichi le capacità imprenditoriali della compagine sociale, la situazione di crisi economico-finanziaria in essere, i costi del progetto di ristrutturazione, le azioni che si intendono attivare per sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività e ripristinare la redditività e per per ridurre gli impatti occupazionali.

Tra queste ultime possono rientrare, a titolo esemplificativo, processi di riqualificazione e riallocazione degli addetti, scelte di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzate alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane o funzionali alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, forme socialmente responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale e le eventuali opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Capitale di rischio per i programmi di ristrutturazione delle imprese

Per sostenere i programmi di ristrutturazione il Fondo opera interventi nel capitale di rischio dell’azienda richiedente o nel capitale di rischio dell’impresa che, nell’ambito del programma di ristrutturazione, subentra nell’attività dell’azienda richiedente.

In caso di imprese non in difficoltà ai sensi della Comunicazione 2014/C 249/01 la partecipazione nel capitale dell’impresa richiedente deve: essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell’operatore in un’economia di mercato» di cui alla comunicazione 2014/C 19/04, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 30% della complessiva operazione nel capitale di rischio; essere di minoranza; essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque anni.

Per quanto riguarda, invece, le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione 2014/C 249/01, l’intervento consiste nell’assunzione di una partecipazione di minoranza nel capitale dell’impresa richiedente per un arco temporale non superiore a cinque anni.

In entrambi i casi, in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione, Invitalia può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell’impresa partecipata. Le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti rientrano nelle disponibilità del Fondo per essere reinvestite in altre operazioni.

L’intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non può eccedere l’importo di 10 milioni di euro, a meno che non vi partecipino, con proprie risorse, anche la regione interessata dal programma o altre amministrazioni ed enti.

Contributi a fondo perduto per le imprese con almeno 250 dipendenti

Nel caso della imprese con almeno 250 dipendenti impiegati sul territorio nazionale, agli interventi nel capitale di rischio dell’azienda richiedente possono aggiungersi, su richiesta del beneficiario, contributi a fondo perduto commisurati agli impegni occupazionali assunti.

Gli incentivi per il sostegno all’occupazione sono previsti a fronte di programmi che prevedano il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro dell’impresa in situazione di difficoltà economico finanziaria.

Il contributo è concesso nella misura massima di 5mila euro l’anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell’impresa a cui è garantita la stabilità occupazionale nell’ambito del programma di ristrutturazione. In caso di mantenimento di un numero superiore di dipendenti dell’impresa, al contributo di 5mila euro sono applicate riduzioni pari al:

  • 10% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia comunque garantita a una percentuale pari o superiore al 90% del totale dei dipendenti dell’impresa;
  • 30% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore all’80% e inferiore al 90% del totale dei dipendenti;
  • 50% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70% e inferiore all’80% del totale dei dipendenti.

Al termine del periodo di fruizione del contributo, l’impresa beneficiaria è tenuta a garantire la stabilità occupazionale del personale e a mantenere gli stessi livelli occupazionali per ulteriori due anni. Nel caso in cui l’impresa abbia sede o unità produttiva in aree del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo per le quali siano previste particolari agevolazioni come le Zone economiche speciali (ZES), l’incentivo è incrementato del 50% per lavoratore e la durata è aumentata di due anni.

Domande a Invitalia dal 2 febbraio

Per accedere al Fondo, a partire dalle ore 12.00 del 2 febbraio l’impresa proponente trasmette al soggetto gestore Invitalia un’istanza con allegato il programma di ristrutturazione e ogni ulteriore documentazione utile alla sua valutazione.

Invitalia valuta la sussistenza dei requisiti, la sostenibilità e la congruità delle azioni prospettate e avvia le attività di due diligence, anche tramite soggetti terzi indipendenti, funzionali all’attuazione dell’intervento nel capitale di rischio e, laddove richiesti, alla concessione dei contributi a fondo perduto, dando priorità alle domande con maggiore impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

In caso di esito positivo della valutazione del programma di ristrutturazione, Invitalia approva l’operazione di investimento e ne dà comunicazione al Ministero, all’impresa proponente e agli eventuali investitori privati indipendenti coinvolti.

Fonte: Fasi.biz