Legge di bilancio 2021: Conferme e novità pro agricoltura

Legge di bilancio 2021: Conferme e novità pro agricoltura

Prorogati a tutto il 2021 l’esonero totale dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e l’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini vivi. Da segnalare, poi, tra le diverse misure fiscali previste e confermate dall’ultimo Bilancio (legge n. 178/2020), anche la cancellazione dell’imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, realizzati a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Con queste, in particolare, ma anche con altre disposizioni non specificamente fiscali, come il prolungamento al 2021 dell’esonero contributivo per gli agricoltori under 40 che si iscrivono nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 o l’istituzione oppure il rifinanziamento di Fondi dedicati, il legislatore punta a sostenere l’intero comparto, travolto come gli altri dal tornado pandemico.
 
Redditi dei terreni di coltivatori diretti e Iap
Il primo assist è offerto dal comma 38, che estende al 2021 l’esenzione totale dall’Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. L’agevolazione, prevista per gli anni dal 2017 al 2019 dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016, era stata già prolungata al 2020 dallo scorso Bilancio (legge n. 160/2019), mentre per il 2021 era stato stabilito che quei redditi avessero partecipato alla base imponibile nella misura del 50 per cento. In conseguenza della proroga dell’esenzione al 2021, tale previsione ha perso senso ed è stata, quindi, abrogata.
Interessati al beneficio, come detto, sono i coltivatori diretti persone fisiche, ma anche i soci delle società di persone, in quanto i loro redditi non sono inquadrabili come redditi d’impresa.

Percentuali di compensazione sulla vendita di animali vivi
La legge di bilancio 2021, con il comma 39, proroga al 2021 una disposizione, in realtà, già vigente in anni precedenti, vale a dire quella che dispone l’innalzamento delle percentuali di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina fino a un massimo, rispettivamente, del 7,7 e dell’8 per cento (articolo 1, comma 506, legge n. 205/2017).
La disposizione interessa i produttori agricoli in regime speciale (articolo 34, Dpr n. 633/1972), i quali detraggono l’Iva pagata ai fornitori non in maniera analitica, ma secondo un meccanismo di forfettizzazione, applicando, appunto, specifiche percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni effettuate. Le stesse percentuali, peraltro, hanno anche la funzione di aliquote Iva per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli, cioè, con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7mila euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale Iva.
Per conoscere l’effettivo importo dell’innalzamento delle percentuali sarà necessario attendere il consueto decreto Mef da emanare di concerto con le Politiche agricole, alimentari e forestali, ma in ogni caso, il risparmio Iva è garantito.

Acquisto di terreni agricoli senza Registro
Tra le proroghe, una buona nuova. Il comma 41, dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, per agevolare il processo di ricomposizione fondiaria e imprimere maggiore impulso alla produzione nazionale, ha stabilito che “agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa…”, quella pari a 200 euro prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, Dl n. 194/2009. Escludendo il Registro, il legislatore ha alleggerito ancora un po’ la tassazione delle vendite di terreni agricoli di modesto importo. Per tali cessioni, infatti, continuano ad applicarsi l’imposta ipotecaria fissa (sempre pari a 200 euro) e quella catastale nella misura dell’1 per cento.

fonte: fiscooggi.it