17 Apr Bollo auto e fermo amministrativo: cosa si rischia a non pagare
Il bollo auto è una tassa di proprietà, che va pagata per tutti i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Ci sono ancora tante persone che pensano sia una tassa di circolazione, quindi legata all’utilizzo del mezzo, e invece non è così: va pagata dal proprietario anche per un autoveicolo non in uso o non marciante.
Non pagare il bollo auto.
Stiamo parlando di una tassa annuale, il cui mancato pagamento significa macchiarsi di evasione fiscale. Il proprietario verrà quindi sottoposto a sanzione, che naturalmente varia a seconda dei mesi di ritardo accumulati durante il mancato pagamento. Ne consegue che il mezzo può essere sottoposto a fermo amministrativo o addirittura alla radiazione dal PRA.
Sanzione.
Una volta scattata la sanzione, il cittadino proprietario di un’auto che volesse regolarizzare la propria posizione potrà ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso: dovrà richiedere ed accettare, oltre al pagamento dei bolli arretrati, anche quello di una mora, la quale varia a seconda del periodo di ritardo accumulato.
Gli interessi da pagare, che vanno aggiunti alla tassa di circolazione dovuta, aumentano come segue:
• 0,1% in più: parliamo di ravvedimento veloce se presentato entro i 15 giorni dalla data di scadenza del bollo
• 1,5% in più: denominato anche ravvedimento breve, presentato tra i 16 e i 30 giorni dalla data di scadenza
• 1,67% in più: se presentato entro 90 giorni dalla scadenza; viene definito ravvedimento medio
• 4,286% in più se il ravvedimento operoso avviene entro il secondo anno dalla scadenza, in forma di ravvedimento biennale
• 5% in più in caso di ravvedimento ultrabiennale.
Fermo amministrativo.
L’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di emettere un provvedimento di fermo amministrativo su un veicolo il cui bollo auto non sia stata pagato entro 30 giorni dalla ricezione di una notifica di preavviso di fermo amministrativo.
Il debitore dovrà perciò procedere al saldo del debito (che può anche essere rateizzato). Nel caso in cui non avvenga alcun pagamento, il veicolo potrebbe essere pignorato al fine di venir messo all’asta, secondo quanto espresso dall’Articolo 214 Ter del Codice della Strada.
Un veicolo posto sotto fermo amministrativo non può circolare su strada, né essere custodito in luogo pubblico, come espressamente dichiarato nell’Articolo 214 del Codice della Strada.
D’altra parte nel periodo di mancata circolazione del mezzo il nuovo bollo annuale deve essere comunque corrisposto. E non si può procedere con la sua rottamazione né, ovviamente, con la vendita di questo bene mobile.
La vendita dell’auto può infatti avvenire solamente prima dell’eventuale notifica di fermo amministrativo: in caso di tentata vendita dopo la ricezione della notifica, l’acquirente inconsapevole può richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato, secondo l’Art. 1489 del Codice civile.
Radiazione dal PRA.
In caso in cui il mancato pagamento del bollo auto si ripeta per un periodo superiore ai 3 anni, si rischia la radiazione del veicolo da PRA. Se ciò dovesse accadere, per tornare a circolare col veicolo in questione c’è soltanto una procedura onerosa che si può percorrere: re-immatricolare il veicolo e mettersi in pari con i pagamenti, procedendo quindi a pagare la tassa automobilistica non pagata, oltre che una multa che può andare dai 419 ai 1682 euro.
Possibile prescrizione per gli inadempienti.
C’è una bella casistica di contribuenti che, nel tentativo di non pagare il bollo auto, hanno provato a sfruttare la prescrizione della tassa.
La prescrizione scatta qualora l’Agenzia delle Entrate non emetta, entro tre anni dalla scadenza del versamento non effettuato da parte dell’automobilista proprietario, alcuna cartella di pagamento.
Occorre infatti ricordare che qualunque notifica ricevuta, che sia una cartella esattoriale o un avviso di accertamento, causa di fatto l’interruzione dei termini di prescrizione, interrompendo il termine triennale; in altre parole, qualora si riceva una qualsiasi notifica, il conteggio dei tre anni riparte, iniziando dal giorno successivo alla ricezione dalla notifica.
Quindi si tratta di una pratica molto rischiosa e quasi sempre controproducente, perché aumentano poi i costi da sostenere per regolarizzare la posizione.