13 Lug Decreto Sostegni: bonus 2.400 euro, come chiedere all’INPS il riesame
I lavoratori che hanno visto respingere le rispettive domande per l’indennità Covid da 2.400 euro possono ora presentare richiesta di riesame. Ecco le istruzioni dell’INPS.
Decreto Sostegni: come presentare richiesta di riesame
Con il messaggio n. 2564 del 9 luglio 2021, l’INPS fornisce le indicazioni per presentare le richieste di riesame nel caso in cui le domande per l’indennità Covid da 2.400 euro – prevista dal dl Sostegni (dl 41-2021) – siano state respinte.
Ricordiamo che i termini per richiedere il bonus si sono chiusi lo scorso maggio e i beneficiari – come specificato nella circolare INPS n. 65 del 19 aprile 2021 – sono:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Coloro la cui domanda è stata respinta possono ora presentare richiesta di riesame inviando la documentazione integrativa attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Decreto Ristori 4: le scadenze per richiedere il bonus INPS da mille euro
Il decreto Ristori quater (dl n. 157-2020) prevede l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già individuati nel decreto Ristori.
Come stabilito dal messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, l’indennità è stata erogata automaticamente dall’INPS – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda – a favore di:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Il dl Ristori 4 ha disposto anche la riapertura dei termini per richiedere le indennità previste dal decreto Ristori e dal decreto Agosto.
I termini per la presentazione delle domande si sono chiusi tra il 15 e il 18 dicembre 2020.
Indennità onnicomprensiva-ter: online la domanda
Con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter” per alcune categorie di lavoratori:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 9 del dl Ristori 4, prevede l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 1.000 euro.
I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Agosto o di quella del decreto Ristori non hanno dovuto presentare una nuova domanda.
I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato delle precedenti avevano tempo fino al 31 dicembre 2020 per presentare la domanda.
Decreto Ristori: come richiedere il bonus INPS da mille euro
In continuità con il decreto Agosto, il dl Ristori n. 137-2020 ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con, nel 2019, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro, o almeno 30 contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro.
I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva prevista dal dl Agosto hanno riceveuto l’indennità senza dover presentare una nuova domanda.
I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato del bonus, hanno dovuto la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione, seguendo le istruzioni indicate nella circolare n. 137 del 26 novembre 2020.