01 Ott Assegno unico 2021, via libera alla proroga del sussidio ponte
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che garantisce alle famiglie un mese in più di tempo per richiedere le mensilità retroattive da luglio per fruire del cosiddetto assegno ponte, il sussidio transitorio per sostenere i genitori con figli minorenni che non beneficiano degli assegni al nucleo familiare, in attesa della misura universale al via dal 2022.
Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto legge, pubblicato il 30 settembre in Gazzetta ufficiale, in cui trova spazio anche la proroga dei termini delle domande per l’assegno temporaneo per i figli minori fino al 31 ottobre 2021.
Lo slittamento di un mese rispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre, per presentare le domande sugli arretrati della misura ha come scopo quello di dare più tempo alle famiglie di accedere alla misura, ma anche di sbrogliare i nodi in vista della partenza dell’assegno universale prevista per il prossimo anno.
Tra le criticità principali c’è la difficile gestione da parte dei Caf delle numerose richieste di di Isee durante la stagione dichiarativa, che si unisce ad una platea di riferimento formata da lavoratori autonomi, professionisti iscritti alle Casse previdenziali e partite IVA non abituata a presentare tale documento.
Oltre alle difficoltà burocratiche, c’è anche da chiarire la situazione degli iscritti alla gestione separata, dei lavoratori agricoli a tempo determinato e dei lavoratori discontinui. Per questi soggetti che godono di una contribuzione particolare non ci sono ancora certezze sulla possibilità di richiedere o meno l’assegno ponte.
A chi spetta l’assegno unico famiglie 2021?
L’assegno ponte è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 50mila euro annui. Il richiedente, inoltre, deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Quanto vale l’assegno ponte per i figli?
Il valore dell’assegno ponte oscilla in base al numero di figli minori e alla situazione economica della famiglia certificata con l’Isee, in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee. L’importo dell’assegno temporaneo varia da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,8 euro per ciascun figlio. In allegato al decreto sono riportati in una tabella gli importi mensili per ciascun figlio e rapportati a ogni singolo indicatore economico della famiglia.
L’importo massimo mensile è di 167 euro per primo e secondo figlio, maggiorato del 30% dal terzo figlio in poi. Quindi la cifra tetto per famiglie con due figli raddoppia a 355 euro e sale a 653 euro con tre figli. L’importo si dimezza a 83,5 euro intorno ai 15 mila euro di Isee e cala ulteriormente a 30 euro al mese a figlio dai 40 mila euro di Isee fino a 50 mila euro. Sono previsti poi 50 euro in più per ciascun figlio disabile. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
fonte: fasi.eu