18 Mag Arriva il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento
Anche la Camera, dopo il Senato, rinnova la fiducia al Governo, convertendo in legge un nutrito pacchetto di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in atto.
Luce e gas, rateizzabili anche le bollette di maggio e giugno. Retroattiva sin dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza la “tregua” con le pubbliche amministrazioni in caso di professionista ammalato di Covid. Più tempo agli operatori del settore tessile, moda e accessori per l’utilizzo del “bonus rimanenze di magazzino”. Per i gestori di teatri e sale da concerto, c’è la sospensione dei versamenti fiscali da aprile a giugno.
Prorogate, per bar e ristoranti, le semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico. Raddoppia a 60 giorni, fino a tutto agosto, il termine per il pagamento degli avvisi bonari. Superbonus e opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, dal 2023 serve la certificazione Soa per gli interventi oltre i 516mila euro. Ristretto l’ambito di applicazione del regime agevolato per gli sportivi impatriati.
A bordo del provvedimento, anche la riduzione fino all’8 luglio delle accise sui carburanti sancita dallo specifico Dl 38/2022 (“Misure urgenti in materia di accise Iva sui carburanti”), che viene abrogato, con contestuale trasposizione dei suoi contenuti nel corpo del “decreto Ucraina-bis” (rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza).
Queste (e altre) le novità in ambito fiscale provenienti dal Parlamento durante l’esame del Dl 21/2022 (Atto Camera 3609); sono riepilogate e sintetizzate nello schema che segue.
Per le principali disposizioni contenute nel testo originario del decreto, vedi:
– “Stop al caro energia, misure già operative”
– “Decreto Ucraina-bis – 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore”
– “Decreto Ucraina-bis – 2: energia e gas, nuovi tax credit alle imprese”
– “Decreto Ucraina-bis – 3: bollette senza rincari per molte più famiglie”
– “Decreto Ucraina-bis – 4: bonus sui carburanti in agricoltura e pesca”
– “Decreto Ucraina-bis – 5: bonus Imu per le imprese turistico-ricettive”
– “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi”.
Art. 1-bis (nuovo) Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti |
Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti. Questa è fissata: per la benzina, a 478,40 euro per mille litri; per il gasolio, a 367,40 euro per mille litri; per il Gpl, a 182,61 euro per mille chilogrammi (fino alla stessa data dell’8 luglio viene sospesa l’applicazione dell’“ordinaria” accisa agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, sul gasolio commerciale usato come carburante – numero 4-bis, tabella A allegata al Dlgs 504/1995). Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 15 luglio 2022 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi alla data dell’8 luglio; in caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Inoltre, per prevenire manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle accise e dell’Iva, è previsto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi della collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Ismea, Unioncamere, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nonché del supporto operativo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette, avendo tra l’altro accesso diretto ai dati relativi alle giacenze dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione e a quelli contenuti nel Das telematico, il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti energetici che hanno assolto l’accisa. |
Art. 2 (modificato) Bonus carburante ai dipendenti |
Estesa a tutti i datori di lavoro privati (quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali) la possibilità, inizialmente riconosciuta esclusivamente alle aziende private, di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo (nel testo originario, solo a titolo gratuito) buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Questa norma dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se complessivamente, nel periodo d’imposta, non supera i 258,23 euro (il “decreto Agosto”, per gli anni 2020 e 2021, ha raddoppiato il plafond, innalzandolo a 516,46 euro – articolo 112, Dl 104/2020); in caso di superamento del tetto, l’intero valore concorre alla formazione del reddito. La Relazione illustrativa del provvedimento specifica che gli importi, fino a 200 euro, riconosciuti sotto forma di buoni carburante non tassati sono ulteriori rispetto alla vigente soglia di esenzione. |
Art. 5-quater (nuovo) Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici |
Modificata la disposizione del Testo unico delle accise (articolo 23, comma 12, Dlgs 504/1995) che disciplina l’ipotesi in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accerta il venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici (comma 4 dello stesso articolo). È ora previsto che, in luogo della sospensione fino al ripristino dei requisiti entro il termine di un anno (pena la revoca dell’autorizzazione), l’interessato può richiedere di proseguire l’attività per dodici mesi, dietro prestazione di apposita garanzia in denaro o in titoli di Stato, pari, in ciascun mese, al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito nel mese solare precedente; se le condizioni non sono ripristinate nei dodici mesi, l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale viene revocata. Un decreto Mef dovrà definire i profili attuativi della norma. Durante il periodo di proseguimento “sotto garanzia”, i prodotti energetici estratti dal deposito non fruiscono della sospensione dell’Iva prevista dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 941, legge 205/2017 – circolare 18/2019). |
Art. 6-bis (nuovo) Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici |
Prorogata di due mesi la disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 509 e seguenti, legge 234/2021) secondo la quale, in riferimento agli omessi pagamenti delle bollette di luce e gas emesse nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società devono offrire al cliente finale domestico un piano di rateizzazione fino a un massimo di dieci mesi, senza applicazione di interessi. La previsione è ora estesa anche alle fatture emesse fino al prossimo 30 giugno. Si segnala che le modalità attuative della norma agevolativa sono state definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la deliberazione 636/2021. |
Art. 7 (modificato) Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente |
Definito il profilo sanzionatorio della neo-introdotta diposizione (comma 5) con cui sono stati posti obblighi informativi in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano (vedi “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi”). Tali operatori devono trasmettere al ministero della Transizione ecologica e all’Arera, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 21/2022, i contratti già stipulati e, ugualmente nei successivi quindici giorni, i nuovi contratti che verranno sottoscritti nonché le relative eventuali modifiche. Per gli inadempienti, viene prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato (con un minimo di 2mila euro e un massimo di 200mila euro), per la quale vanno osservate le regole dettate dalla legge 689/1981 (“Modifiche al sistema penale”). |
Art. 10-bis (nuovo) Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77 |
Introdotta una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (rispettivamente, articolo 119 e articolo 121, comma 2, Dl 34/2020). Opera solo se l’importo degli interventi supera 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa (società organismo di attestazione), cioè della qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici, per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro (articolo 84, Dlgs 50/2016). Invece, nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione; la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione. |
Art. 10-ter (nuovo) Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese |
Prorogate fino al 30 settembre 2022 le autorizzazioni “straordinarie” per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande. La disposizione, introdotta dal “decreto Ristori” (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020) inizialmente per il solo primo trimestre del 2021 e più volte prolungata (da ultimo, fino al 30 giugno 2022, dal “decreto Milleproroghe” – articolo 3-quinquies, Dl 228/2021), ha semplificato le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, consentendone la presentazione telematica al competente ufficio comunale con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo, nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, ombrelloni, ecc.), permettendo a bar e ristoranti di farlo senza dover prima acquisire le ordinarie autorizzazioni imposte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni fissato, dal Testo unico in materia edilizia, per la loro rimozione. Viene ora previsto che le autorizzazioni in essere sono estese fino al prossimo 30 settembre, non è necessario chiederne altre, a patto che sia stato assolto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge 160/2019); in ogni caso, le amministrazioni locali hanno la facoltà di deliberare la riduzione o l’esenzione dal pagamento del tributo per quelle attività. |
Art. 10-quater (nuovo) Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 |
Slitta di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro cui sarà possibile utilizzare i finanziamenti agevolati concessi, dal “decreto Spending review” (articolo 3-bis, Dl 95/2012), alle imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di contributi destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili abitativi e a uso produttivo, al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali, alla ricostituzione delle scorte e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate, per garantirne la continuità produttiva. Per i soggetti su indicati, il comma 4-bis (inserito dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2019 – articolo 25-quinquies, Dl 119/2018) stabilisce che le somme erogate dalle banche, depositate su conti correnti vincolati, vanno utilizzate sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti attuativi adottati dai presidenti di quelle Regioni e comunque entro il 31 dicembre 2022. Tale termine ultimo è ora spostato in avanti di 365 giorni. |
Art. 10-sexies (nuovo) Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria |
Più tempo per l’utilizzo del “bonus rimanenze”, il credito d’imposta introdotto dal “decreto Rilancio” per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (articolo 48-bis, Dl 34/2020 – vedi “Il “Rilancio” post conversione – 5. Bonus sulle eccedenze fashion”, “Tax credit Tessile, Moda e Accessori: pronte le istruzioni per la fruizione” e “Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati”). A tal fine, viene modificato il comma 3 della norma istitutiva, secondo cui l’agevolazione fiscale andava sfruttata esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; ora, invece, l’opportunità è genericamente estesa ai periodi d’imposta successivi. |
Art. 12-bis (nuovo) Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio |
Sancita con decorrenza dal 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, la retroattività della sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid. La disposizione ora modificata, introdotta dal “decreto Sostegni”, prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, se dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari (articolo 22-bis, Dl 41/2021). La sospensione del termine opera dall’inizio dell’impedimento fino a trenta giorni dopo la sua cessazione, coincidente con la data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena; trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha sette giorni di tempo per procedere agli adempimenti. La norma è stata applicata dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sostegni” che l’ha introdotta. Ora, invece, le si attribuisce efficacia retroattiva, stabilendo che la sospensione dei termini opera anche per gli episodi verificatisi a partire dal 31 gennaio 2020, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (deliberazione 31 gennaio 2020). Tuttavia, non sono rimborsabili gli interessi e le sanzioni eventualmente già pagati per inadempimenti commessi nel periodo in cui la sospensione non operava (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021) e restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva emesse, le quali non possono essere riesaminate o annullate. Un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis”, dovrà individuare le modalità attuative della disposizione. |
Art. 12-quater (nuovo) Disposizioni in materia di lavoro sportivo |
Modificato il regime fiscale agevolato per gli sportivi professionisti impatriati (articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, Dlgs 147/2015), secondo cui i redditi prodotti da quei lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che si versi un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. L’ambito applicativo del trattamento di favore viene ristretto a due ipotesi: i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a un milione di euro; i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a 500mila euro. In ogni caso, come già in precedenza, non si applicano né la maggiorazione prevista quando il beneficiario ha almeno tre figli minorenni o a carico (comma 3-bis, quarto periodo) né quella riconosciuta in caso di trasferimento in una regione del Mezzogiorno (comma 5-bis). È confermato che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento del contributo dello 0,5% della base imponibile. Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis”, quindi dal 2022, senza però interessare i contratti già in essere, per i quali, fino alla scadenza naturale, varrà la vecchia disciplina. |
Art. 22-bis (nuovo) Misure di sostegno per il comparto teatrale |
Sospesi i pagamenti fiscali del secondo trimestre per gli operatori con codice Ateco 90.04.00. I soggetti che svolgono attività di gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, sono temporaneamente esonerati dal versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Gli importi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Le somme già versate non sono rimborsabili. |
Art. 22-quater (nuovo) Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico |
Prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e delle disposizioni secondo cui la posa di strutture amovibili in spazi aperti per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento anti Covid (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) non è soggetta alle autorizzazioni e al termine di 90 giorni per la loro rimozione previsti dalle norme vigenti (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020). Ne sono destinatari gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quelli nei quali viene congiuntamente effettuata attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari). |
Art. 23-bis (nuovo) Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Meglio chiarita la disposizione – inserita nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del “decreto Sostegni-ter” (articolo 28-quater, Dl 4/2022) – che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. È ora specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008. |
Art. 37 (modificato) Contributo straordinario contro il caro bollette |
In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per quest’ultimo, ai fini del calcolo della base imponibile, si assume “zero” come valore di riferimento. È la puntualizzazione inserita nell’ambito della norma che, per il 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi. Il contributo è pari al 10% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021), da autoliquidare e versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2022; non è dovuto in caso di incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10%. In materia, è opportuno ricordare che il “decreto Aiuti”, in vigore da oggi, è anch’esso intervenuto sulla disposizione, apportando alcune importanti modifiche: l’aliquota del prelievo è passata al 25%; il periodo di riferimento per la verifica e la quantificazione dell’incremento del saldo è diventato 1° ottobre – 30 aprile; il contributo va versato, per il 40%, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022 (articolo 55, Dl 50/2022). |
Art. 37-quater (nuovo) Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo |
Sessanta giorni, invece degli ordinari trenta, per pagare gli “avvisi bonari”, ossia le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (per le imposte dirette) e dell’articolo 54-bis, Dpr 633/1972 (per l’Iva). La novità si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis” e il 31 agosto 2022. La disposizione intende “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico”. A tal fine, dunque, è raddoppiato il termine entro cui si può provvedere al versamento delle somme dovute, beneficiando della riduzione a un terzo delle sanzioni al 30%, ed evitare, in tal modo, l’iscrizione a ruolo (articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997). |