26 Ago Dal 31 agosto operativo il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Dal 31 agosto è operativo, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito, Registro) che deve assolvere alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.
Sport e Salute, che gestirà il Registro per conto del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto una nuova piattaforma accessibile all’indirizzo web registro.sportesalute.eu, nella quale sono state introdotte nuove funzionalità al fine di semplificare e ampliare i servizi a favore degli Organismi Sportivi e delle Associazioni e Società sportive.
Si precisa che i dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società dilettantistiche non devono formare oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per variazioni e aggiornamenti, in quanto sempre a decorrere dal 31 agosto 2022, come prevede l’articolo 12 del citato decreto legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Ai sensi del Regolamento UE 679/16, tutti i dati personali comunicati saranno utilizzati ai fini della gestione del Registro per l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Nelle more della predisposizione da parte del Dipartimento per lo Sport del regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro come dispone il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 39, sarà cura della scrivente Federazione dare la necessaria e tempestiva informazione in merito a modalità di accesso, caricamento e consultazione del Registro, non appena riceveremo istruzioni dal Dipartimento, anche mediante opportune pubblicazioni sul proprio sito istituzionale.
1) ASD e SSD già iscritte al registro del CONI
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nel registro, incluse quelle riconosciute dal CIP, verranno automaticamente trasferite nel Nuovo Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dall’iscrizione.
Resterebbe tuttavia da chiarire cosa dovranno fare gli enti sportivi che attualmente sono iscritti sotto forma di cooperative sportive dilettantistiche, forma giuridica al momento non prevista dalla riforma dello sport.
In merito alle forme giuridiche che le ASD e le SSD potranno avere dopo la riforma ti consigliamo di leggere questo articolo: Forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dal 1° gennaio 2022.
2) Iscrizione al nuovo Registro
La domanda di iscrizione verrà inviata al Dipartimento per lo sport, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Nazionale o dall’Ente di promozione sportiva affiliante su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
- i dati anagrafici dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- i dati anagrafici del legale rappresentante;
- i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio dei probiviri, collegio dei revisori);
- i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
- il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
- i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- i verbali che modificano gli organi statutari;
- i verbali che modificano la sede legale.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, potrà:
- accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione (decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda).
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
3) Riconoscimento della personalità giuridica
Importante novità introdotta dalla riforma dello sport consiste nel fatto che, con la domanda di iscrizione al Registro, potrà essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 361/2000 (fermo restando quanto previsto per le provincie autonome di Trento e Bolzano).
4) Cancellazione dal Registro
La cancellazione di un ente sportivo dal Registro potrà avvenire a seguito:
- di istanza motivata da parte dell’ente;
- di accertamento d’ufficio;
- di provvedimenti dell’autorità giudiziaria definitivi;
- di provvedimenti dell’autorità tributaria definitivi;
- scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente;
- carenza di requisiti per la permanenza nel registro.
5) Opponibilità a terzi degli atti depositati presso il registro
Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione o deposito presso il Registro saranno opponibili ai terzi dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non saranno opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.
fonte:fiscoetasse.com