16 Gen Asd, l’iscrizione al Coni non assicura l’agevolazione tributaria
Dopo il rilascio di copia del verbale di chiusura delle indagini finanziarie, inoltre, l’Agenzia non è tenuta al contraddittorio, il contribuente ha sessanta giorni per inviare osservazioni e richieste.
La possibilità dell’applicazione della normativa tributaria di favore per le associazioni non lucrative dipende non tanto e non soltanto dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche e soprattutto dall’effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro, il cui onere probatorio ricade sul soggetto che invoca le agevolazioni previste dalla normativa di settore.
È quanto ha stabilito, accogliendo un appello dell’amministrazione finanziaria, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata con la sentenza n. 259 del 21 novembre 2023, in tema di associazioni sportive dilettantistiche e normativa tributaria di favore.
Nel caso specifico, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto legittima la decisione dell’ufficio di disconoscere a una Asd, benché regolarmente inserita nel registro sportivo del Coni, le agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 398 del 1991.
Il caso di specie, il ricorso in primo grado e l’appello
L’Agenzia delle entrate di Matera, a seguito di un’indagine svolta dalla Guardia di finanza, emetteva nei confronti di una associazione dilettantistica polisportiva e del suo legale rappresentante due distinti avvisi di accertamento, con i quali disconosceva all’associazione la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge n. 398/1991 e, considerata la omessa presentazione delle dichiarazioni e la mancata esibizione della contabilità, accertava evasione di Ires, Irap e Iva per diverse annualità.
Avverso tali atti impositivi l’associazione ricorreva dinanzi la Commissione tributaria di primo grado di Matera lamentando la nullità dell’accertamento per difetto di contraddittorio e, soprattutto, sostenendo che la ricostruzione delle imposte evase era illegittima per mancata applicazione del regime agevolativo, che comportava l’esonero dall’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali, con esclusione dall’Ires e dall’Irap e versamento Iva in maniera forfetaria.
Chiamati a dirimere la controversia, i giudici tributari di primo grado davano ragione all’associazione sportiva, ritenendo illegittimi gli avvisi di accertamento del Fisco. In particolare, i magistrati di prime cure ritenevano censurabili gli atti impositivi perché era stato violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo standardizzato, ma soprattutto perché l’Asd era iscritta nel registro sportivo Coni e, quindi, con diritto ad avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa di settore.
Convinta del proprio operato, l’Amministrazione fiscale proponeva appello dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affermando la non violazione del contraddittorio endoprocedimentale e, soprattutto, l’erroneità giuridica della sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto sufficiente e automatica la ricomprensione tra gli enti sportivi del Coni per garantire all’associazione i benefici fiscali di cui alla legge n. 398/1991.
A giudizio dell’ufficio, infatti, la negligenza contabile emersa a seguito dell’indagine compiuta dalla Guardia di finanza era risultata di tale entità che non poteva ritenersi l’Asd una associazione sportiva dilettantistica mentre la stessa continuava a difendersi sostenendo che in forza della citata legge, era esonerata dall’obbligo di tenuta della contabilità civilistica e fiscale, dal pagamento dell’Ires e dell’Irap ed essendo esonerata dall’obbligo di presentazione delle dichiarazioni, non poteva esserle contestata la violazione dell’obbligo di tenuta dei registri.
La legge n. 398 del 1991
La legge n. 398 del 16 dicembre 1991, rubricata “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”, ha istituito un regime fiscale agevolato per le Asd che non hanno fini di lucro.
In merito, è possibile raggruppare le agevolazioni previste nelle seguenti categorie:
- determinazione forfettaria del reddito imponibile
- determinazione forfettaria dell’Iva
- snellimento degli adempimenti fiscali e contabili.
Per accedere ai benefici della legge n. 398/91, le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche possono essere costituite con o senza personalità giuridica, ma mediante atto scritto e lo statuto dev’essere redatto ai sensi del comma 18 dell’articolo 90 della legge 289/2002.
Con l’adesione al regime agevolato, le entrate dalle attività commerciali vengono assoggettate a tassazione Ires solo per il 3% con una deduzione del 97% dei proventi derivanti da tali attività e un limite di 400mila euro di ricavi da attività commerciale.
Ai fini Iva, per le attività commerciale svolte sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali, è riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta mentre per quanto riguarda lo snellimento degli adempimenti fiscali le Associazioni e Società sportive dilettantistiche che aderiscono al regime agevolato sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili, dall’obbligo di fatturazione e di registrazione, dall’obbligo di emissione degli scontrini e ricevute fiscali e dall’obbligo della dichiarazione ai fini Iva.
Sono, invece, espressamente tenute a conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto, annotare sul registro dei corrispettivi i proventi derivanti da attività commerciali, versare l’Iva entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, effettuare con mezzi tracciabili le operazioni di importo pari o superiore a mille euro.
La decisione dei giudici tributari di appello
Chiamati a pronunciarsi definitivamente nel merito, i giudici tributari della Basilicata hanno accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, annullando la decisione di primo grado.
In primo luogo, i giudici di secondo grado hanno analizzato la questione riguardante l’asserito mancato contraddittorio. In merito hanno ritenuto che non sussistesse alcun obbligo dell’amministrazione di convocare il contribuente, una volta concluse le indagini finanziarie, per consentirgli di esplicare il diritto di difesa. L’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 prevede, infatti, che dopo il rilascio di copia del verbale di chiusura indagini, sia nella facoltà del contribuente far pervenire all’Agenzia delle entrate, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori, i quali non possono emettere l’avviso prima del decorso di detto periodo. Dunque, hanno proseguito i giudici di appello, anche la distinzione tra tributi armonizzati e non è irrilevante in quanto spettava alla parte, edotta delle risultanze delle indagini del fisco mediante apposito Pvc, presentare eventuali osservazioni ritenute utili alla propria difesa, cosa che l’associazione sportiva non aveva, invece, fatto.
Venendo, poi, al tema della spettanza delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 398 del 1991 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che non perseguono scopi di lucro, i magistrati lucani hanno affermato che non è giuridicamente sostenibile che una Asd possa, per il solo fatto di essere inserita nel registro sportivo del Coni, essere considerata associazione dilettantistica e come tale beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla richiamata legge n. 398.
Come ricordato anche dalla Corte di cassazione, l’esenzione in favore di associazioni non lucrative dipende, infatti, non tanto e non soltanto dall’elemento formale della veste giuridica assunta (Asd nel caso di specie), ma anche e soprattutto dall’ effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro, il cui onere probatorio incombe sul soggetto contribuente che invoca le agevolazioni previste dalla normativa di settore. E tale svolgimento effettivo di attività liberali non può certo dedursi dalla mera affiliazione ediscrizione nel registro sportivo tenuto dal Coni.
In particolare, con la sentenza n. 16449/2016 la Cassazione ha ben chiarito che “gli enti di tipo associativo non godono affatto di una sorta status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere di fatto attività a carattere commerciale”. Affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, hanno proseguito i supremi giudici, “non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie individuate dalla normativa di favore, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni dalla stessa imposte con onere probatorio a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697c.c.”.
E a tale onere probatorio l’associazione sportiva, hanno evidenziato i magistrati tributari lucani, si è completamente sottratta tanto che a fronte delle contestazioni mosse dalla Guardia di finanza prima e dall’Agenzia delle entrate poi, si è limitata esclusivamente ad allegare la semplice, ma improduttiva, circostanza di essere una associazione sportiva dilettantistica, inserita nei registri sportivi del Coni.
Per quanto sopra visto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, definitivamente pronunciandosi nel merito, ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria e annullato la sentenza del giudice di primo grado.