27 Mag Autovelox: il nuovo decreto, le nuove omologazioni, come pagare le multe
Quali sono le nuove norme cui i Comuni e gli organi di vigilanza dovranno attenersi per rendere valida la contestazione di un eccesso di velocità, sotto pena di infiniti e costosi ricorsi? Domani 28 maggio in Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il nuovo Regolamento chiamato per brevità Decreto Salvini. In una materia che avrebbe avuto bisogno di chiarimenti, il primo difetto ne è l’assenza su un aspetto tecnico non secondario: la tipologia di conformità che l’autovelox deve avere. Non è specificato se sia sufficiente l’approvazione (una procedura più semplice e veloce) o se sia necessaria l’omologazione, una procedura più complessa e costosa che i produttori e i Comuni tendono ad evitare (e che il Ministero dei Trasporti non effettua più da quattro anni). La questione è giuridicamente complessa, ma la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito, con una sentenza riguardante un avvocato di Treviso che viaggiava a 97 km/h in tangenziale, che l’approvazione non è sufficiente: è necessaria l’omologazione. Il Ministero, in passato, con alcune circolari, ha erroneamente equiparato i due termini, secondo la Suprema Corte. Sarebbe stato opportuno che il nuovo Decreto risolvesse questa lacuna, mettendo fine alla diatriba, ma ciò non è avvenuto. La prima stesura del documento sembrava poter rimediare alla situazione, ma nel nuovo testo non se ne fa menzione.
Nel Decreto, sebbene non esplicitamente indicato, molte delle nuove norme mirano a limitare l’iniziativa arbitraria dei Comuni nell’installazione degli autovelox, spinti spesso dalle aziende che vincono gli appalti e più preoccupati del bilancio che della sicurezza stradale. Pertanto, prima di installare un misuratore di velocità, il sindaco dovrà ottenere un’autorizzazione del Prefetto, che valuterà basandosi su due principi: l’effettiva pericolosità e incidentalità di quel tratto e, per gli apparecchi fissi, l’impossibilità di contestare immediatamente la trasgressione interrompendo il reato. Inoltre, si stabilisce un intervallo minimo di 1 chilometro tra i misuratori, l’illegalità delle misurazioni sotto ai 50 km/h (quindi niente autovelox nelle zone a 30 km/h) e il divieto di installarli su strade dove il limite è inferiore di 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice per quella tipologia di strada (ad esempio, un limite inferiore ai 70 km/h dove normalmente dovrebbero esserci i 90 km/h).
Stop anche alle auto “in borghese” e ai relativi inseguimenti: le forze di Polizia che utilizzano autovelox a bordo di auto dovranno essere “adeguatamente riconoscibili”. Per gli autovelox mobili su cavalletto, sarà necessaria la contestazione immediata della violazione o la dimostrazione che tale contestazione era impossibile per quel tratto di strada, con l’uso autorizzato dalla Prefettura. In ogni caso, la segnaletica dovrà essere adeguata: sulle strade extraurbane il cartello dovrà trovarsi 1 chilometro prima, a 200 metri sulle strade urbane veloci e a 75 metri sul resto della viabilità.
Gran parte degli autovelox in Italia non rispetta le nuove disposizioni del Decreto, principalmente a causa della Sentenza della Cassazione riguardo la distinzione tra omologazione e approvazione, nonché per i problemi legati alla nuova segnaletica e alla mancanza di autorizzazione prefettizia. A partire da domani, 28 maggio, ogni presunta violazione dell’art. 142 del Codice della Strada potrebbe essere contestata presso il Giudice di Pace o il Prefetto. Molti Comuni italiani possiedono apparecchi non a norma e, prima di emettere nuove multe, dovrebbero adeguarsi. Questo processo richiederà tempo poiché per ogni autovelox deve essere presentata una relazione dettagliata che giustifichi l’installazione, basata sulla situazione del traffico e sugli incidenti, includendo numero, cause e tipologia. È importante notare che queste norme si applicano solo parzialmente agli autovelox e ai tutor su autostrade e tangenziali.