Bonus vacanze: attenzione alla scadenza e alle modifiche

Bonus vacanze: attenzione alla scadenza e alle modifiche

Il bonus vacanze è stato introdotto nel 2020 e consiste in un credito riconosciuto in favore dei nuclei familiari con valore ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) non superiore a 40.000 euro. Proprio in questi giorni è stata pubblicata la nuova Guida dell’Agenzia delle entrate che apporta modifiche all’utilizzo del credito, che scade il 31 dicembre 2021.

L’art.176 del Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di usufruire del c.d. bonus vacanze ai nuclei familiari con valore ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) non superiore a 40.000 euro che hanno richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, con la possibilità di utilizzo entro il 31 dicembre 2021.

L’utilizzo è ammesso a un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone; l’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese, da sostenersi in unica soluzione, possono essere rivolte a servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale, per il solo anno 2020, o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Nella nuova Guida dell’Agenzia, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis, viene ampliata la platea dei soggetti che erogano il servizio che può essere utilizzato anche presso agenzie di viaggi e tour operator.

Pertanto, alla data odierna, le strutture presso le quali è possibile utilizzare il credito sono corrispondenti ai seguenti codici Ateco:

  • 55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù
    • 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
    • 55.20.40 Colonie marine e montane
    • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
    • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfastresidence
      1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
      2. cottage senza servizi di pulizia
    • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
  • 79.12.00 Attività dei tour operator.

fonte: fisco7.it