12 Dic Cassazione: l’istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione
La presentazione da parte del debitore della richiesta di pagamento a rate del debito presente in una cartella di pagamento interrompe il termine di prescrizione applicabile alla singola entrata.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27504, del 23 ottobre 2024, si è nuovamente pronunciata sulla valenza dell’istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, presentata dal debitore ai sensi dell’articolo 19 del Dpr n. 602/73, ai fini della conoscenza delle relative cartelle esattoriali e dell’interruzione del termine di prescrizione.
La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di distinti avvisi di intimazione emessi e notificati dall’agente della riscossione; in sede giudiziale il debitore ha lamentato la mancata notificazione delle sottese cartelle esattoriali.
In giudizio l’ex concessionario ha documentato l’intervenuta presentazione, da parte del debitore, dell’istanza di rateazione del debito in contestazione, dapprima accolta e solo successivamente revocata per avvenuta interruzione dei pagamenti alle scadenze previste.
Il giudice del merito, nel respingere le domande del debitore, ha dichiarato che la richiesta dilazione presuppone la conoscenza, in capo al richiedente, delle cartelle di pagamento che ne costituiscono oggetto e del relativo importo; in particolare, ad avviso della Corte, non appare plausibile chiedere la rateizzazione del debito senza averne prima appreso l’esistenza.
Il debitore ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, codice procedura civile, dell’articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, non potendo riconoscersi, a suo dire, all’istanza di rateizzazione efficacia sanante della pretesa invalidità della notifica delle cartelle di pagamento da cui la medesima origina.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha respinto la doglianza rigettando il ricorso avanzato dal debitore sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, evidenziando che il giudice di merito ha fatto “corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)”.
In particolare, i giudici hanno rammentato che l’istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l’allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento.
A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
In sostanza, ciò che rileva, ai fini d’interesse, è l’avvenuta presentazione dell’istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione – sulla base del disposto dell’articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l’effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito – è, difatti, granitica nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall’inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
fonte: fiscooggi.it