24 Giu Come funziona l’esonero contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato
I chiarimenti dell’INPS sullo sgravio contributivo al 100% previsto dalla legge di Bilancio 2022 per le assunzioni con contratti di apprendistato di I livello effettuate nel corso di quest’anno.
Con Circolare n. 70 del 15 giugno 2022 l’INPS ha sintetizzato il funzionamento degli sgravi contributivi per l’apprendistato di primo livello e le condizioni di accesso agli incentivi per le assunzioni 2022 da parte dei datori di lavoro.
Come ottenere l’esonero contributivo per apprendistato di I livello?
A sostegno dell’occupazione giovanile, la legge di Bilancio 2022 ha previsto uno sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello) stipulati nel 2022.
L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Con la Circolare n. 70 del 15 giugno 2022 l’INPS ha ricordato che l’agevolazione si applica ai soli contratti di apprendistato di primo livello stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che il requisito dimensionale del datore di lavoro sussista al momento dell’assunzione. Lo sgravio è quindi confermato anche laddove, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro superi il limite di nove dipendenti.
Tra le condizioni di ammissibilità rientrano anche il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è prevista per i primi 36 mesi di contratto, mentre a decorrere dal 37° mese si applica l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Resta fermo l’accesso agli altri incentivi previsti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello, quindi l’esenzione dalla disciplina del contributo di licenziamento e l’esonero dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Confermata al 5,84% della retribuzione imponibile l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista per tutto il periodo di formazione.
Il Messaggio Inps rimanda invece alla circolare n. 87-2021 per le istruzioni operative, le modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini della fruizione dello sgravio contributivo e le istruzioni contabili.
Per approfondire: Esonero contributivo assunzioni di donne fino a giugno 2022: la guida INPS