La stessa convenzione certificata dal Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali, permette alle sedi U.I.P.A. su l’intero territorio nazionale di usufruire dei servizi al cittadino offerti dall’ente di patronato stesso.
Secondo tale convenzione:
E’ attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979).Dal 1° maggio 1999 è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro.
L’Associazione assiste e tutela la categoria da oltre 70 anni: promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, offrendo numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza.
I suoi progetti hanno avuto spesso l’appoggio di partner autorevoli come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell’INAIL.
La U.I.P.A. Nazionale ha sottoscritto la convenzione con l’I.N.P.S. Nazionale, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della Legge 11 agosto 1972, n. 485 e successive modifiche ed integrazioni.
La U.I.P.A.Nazionale così come previsto dal proprio Statuto fornisce assistenza sindacale a tutte le categorie di lavoratori dipendenti. Inoltre ha sottoscritto con l’I.N.P.S.Nazionale la convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’art. 18 della Legge 23 luglio 1991 n. 223
La U.I.P.A. Nazionale ha sottoscritto la convenzione con l’I.N.P.S. Nazionale, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modifiche ed integrazioni.
La U.I.P.A. Nazionale ha sottoscritto con l’I.N.P.S. Nazionale, la convenzione per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 11 della Legge 12 marzo 1968 n. 334.
La U.I.P.A. ha sottoscritto con l’I.N.P.S. Nazionale, la convenzione per la riscossione dei contributi associativi e per l’assistenza contrattuale degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n. 311.