Conversione del Dl Agevolazioni 1 – alcune conferme e molte novità

Conversione del Dl Agevolazioni 1 – alcune conferme e molte novità

Il decreto Agevolazioni fiscali, ufficialmente titolato “Decreto legge Agevolazioni fiscali edilizia, n. 39/2024”, è legge ed è approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024. Fra le novità intervenute in sede di conversione, oggetto di approfondimento nel presente articolo, il fondo per gli interventi nelle zone interessate da eventi sismici e il contributo per lavori di riqualificazione a favore del Terzo settore.

Nella seconda parte, di prossima pubblicazione, saranno analizzate invece le misure sulle agevolazioni fiscali edilizie, oltre alle novità sul bonus investimenti strumentali, sul contraddittorio e sulla plastic tax e sugar tax.

Si ricorda che il testo presentato dal Governo alle Camere era giunto già con delle novità fiscali, con l’obiettivo principale di fare il punto sulle agevolazioni esistenti, in particolare quelle che hanno interessato il settore edilizio. Poi, durante l’esame in prima lettura al Senato, sono state sia approvate, o modificate solo in parte, le disposizioni fiscali originarie, sia introdotte ulteriori misure fiscali aventi sempre l’obiettivo di razionalizzazione.

Queste le misure confermate nel provvedimento:

  • Riduzione delle fattispecie ammesse all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (articolo 1, commi 1-4)
  • Limitazione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis (articolo 2)
  • Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (articolo 3)
  • Utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione (articolo 4)
  • Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace (articolo 5)
  • Proroga di termini in materia di ravvedimento speciale (articolo 7, commi 6 e 7)
  • Collaborazione tra Magistratura tributaria e Sogei, ministero dell’Economia e delle finanze e Regioni, in materia tributaria e contrattazione integrativa del personale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 8)

Di seguito, invece, le novità introdotte dal Senato e approdate nel testo definitivo:

  • Costituzione di un Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (articolo 1-bis)
  • Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, da Onlus, da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale (articolo 1-ter)
  • Razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (articolo 4-bis)
  • Vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie (articolo 4-ter)
  • Controlli sulla fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ascrivibili al Piano Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (articolo 6)
  • Chiarimenti sull’applicazione dell’istituto del contraddittorio (articolo 7, commi 1-3)
  • Proroga dei termini per il riversamento spontaneo crediti d’imposta e relativa revoca (articolo 7, commi 7-bis e 7-ter)
  • Chiarimenti sull’applicazione del contraddittorio preventivo (Articolo 7 commi 1-3 e articolo 7-bis)
  • Differimento plastic tax e sugar tax (articolo 9-bis, comma 7)
  • Riduzioni aliquota agevolata interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica (articolo 9-bis, comma 8)

Fondo per gli interventi nei territori interessati da eventi sismici (articolo 1-bis)
È costituito un fondo di 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con esclusione di eventi occorsi, il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Le spese devono riguardare interventi previsti, rispettivamente, dall’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del D n. 34/2020, per:

  • incremento dell’efficienza energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi
  • ristrutturazione edilizia nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il contributo, da richiedere per via telematica, mediante istanza rivolta ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell’immobile

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa
  • non concorre alla formazione del base imponibile Irap
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito.

Il limite massimo del contributo spettante, il contenuto del modello per le istanze e le modalità applicative delle disposizioni, incluse quelle sui controlli e sulla revoca del beneficio per indebita fruizione, sono stabilite da un Dpcm di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e l’autorità politica delegata alla ricostruzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale delle Onlus (articolo 1-ter)
Si tratta di un fondo per il 2025, di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi da richiedere all’Enea, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile (articolo 121, comma 2 del Dl 34/2020), in favore di:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa anagrafe (di cui alla lettera “d-bis” del comma 9 dell’articolo 119 del Dl 34/2020),
  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al registro unico nazionale del Terzo settore e articolo 121, comma 2, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Un successivo dm definirà le disposizioni attuative (determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.

Come il contributo previsto dal precedente articolo anche in questa ipotesi è prevista:

  • la non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa
  • la non concorrenza alla formazione del base imponibile Irap
  • la non rilevanza ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito.

Continua

fonte: fiscooggi.it