26 Dic Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l’utilizzo del Pos
Il Parlamento ha approvato in via definitiva subito prima di Natale il Dl n. 152/2021 (Atto Senato 2483), provvedimento con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Nel testo finale si provvede all’istituzione delle sanzioni per gli operatori che “boicottano” i pagamenti elettronici.
La sanzione per chi rifiuta pagamenti elettronici
Finalmente definito il quadro sanzionatorio a carico di coloro che, effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non rispettano la norma secondo cui sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di debito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl n. 179/2012). La disposizione fu introdotta allo scopo di ridurre l’utilizzo del contante, incrementare l’impiego di strumenti di pagamento tracciabili e, di conseguenza, favorire l’emersione dell’economia sommersa.
L’obbligo è scattato dal 30 giugno 2014, senza però essere accompagnato da una previsione sanzionatoria nei confronti dei trasgressori. Infatti, lo schema di decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare la materia incassò il parere non favorevole del Consiglio di Stato (parere 1446/2018) e fallì pure il tentativo del “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 23, Dl 124/2019) di introdurre, con decorrenza 1° luglio 2020, una norma sostanzialmente identica a quella contenuta nel “decreto Pnrr”, anche se riferita soltanto agli acquisti di importo superiore a 30 euro (la disposizione fu cancellata in sede di conversione in legge del decreto).
L’articolo 19-ter del Dl n. 152/2021, dunque, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2023, alla mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo tramite carte di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, pari a 30 euro, aumentata però, allo scopo di assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità dell’operazione, di una somma pari al 4% del valore della transazione rifiutata.
È poi stabilito che, per tali violazioni, relativamente alle procedure e ai termini, si seguono le norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, tranne l’articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta (“oblazione amministrativa”); al contravventore, pertanto, non è consentito, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Viene poi precisato che gli addetti al controllo (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), per accertare la violazione, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13), e che l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore è il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità (articolo 17).