
31 Mar Credito d’imposta Zes Unica 2025, dal 31 marzo via alle comunicazioni
Per accedere al tax credit, le imprese hanno due mesi di tempo per inviare all’Agenzia i dettagli relativi agli investimenti realizzati o da realizzare entro il 15 novembre di quest’anno.
Si apre lunedì 31 marzo la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Le imprese coinvolte hanno tempo fino al 30 maggio 2025.
Gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La possibilità di accedere al beneficio anche per il 2025 è stata estesa dalla legge di Bilancio 2025, in vigore da inizio anno.
Facendo seguito a quanto previsto dalla normativa, con il provvedimento dello scorso 31 gennaio l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per l’utilizzo del credito d’imposta (vedi articolo: Crediti d’imposta Zes 2025: approvati modelli e modalità di invio). Nel documento, oltre all’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, viene specificato che le imprese interessate possono indicare anche gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Spazio anche per gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto che ha istituito il credito d’imposta, il Dl n. 124/2023) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
Uno sguardo a modalità e termini per l’invio
Come anticipato, la comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via esclusivamente telematica e utilizzando il relativo modello presente sul sito dell’Agenzia. L’invio, che può essere effettuato direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un rappresentante incaricato, deve essere realizzato utilizzando il software “ZES UNICA 2025”, anch’esso disponibile all’indirizzo ufficiale dell’Agenzia.
Successivamente alla presentazione della comunicazione il sistema rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico. Se i controlli formali eseguiti sui dati in essa contenuti daranno esito negativo, la comunicazione sarà invece scartata.
Nello stesso intervallo temporale, le imprese potranno inviare una nuova comunicazione, che andrà a sostituire integralmente quella precedentemente, oppure presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta.
Il contenuto della comunicazione integrativa
A pena di decadenza dall’agevolazione, inoltre, le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025. All’interno della comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile. Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Utilizzo del credito d’imposta
Come avvenuto per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. A tal proposito, il relativo modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato. L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta. Per ulteriori approfondimenti, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile una scheda dedicata all’agevolazione.
fonte: fiscooggi.it