“Decreto bollette” in arrivo, palazzo Madama rinnova la fiducia

“Decreto bollette” in arrivo, palazzo Madama rinnova la fiducia

Stralcio delle mini cartelle e rottamazione quater anche nei comuni che gestiscono direttamente la riscossione delle proprie entrate o l’hanno affidata a concessionari privati.

È legge il Dl 34/2023 (“Altre misure di sostegno a imprese e famiglie contro il caro bollette”), che ha adottato ulteriori misure di supporto per l’acquisto di energia elettrica e gas. Tra le novità introdotte dal Parlamento (Atto Senato 714), si segnalano l’istituzione di un credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità e l’assegnazione di risorse aggiuntive al mondo dello sport. In relazione agli istituti di “tregua fiscale” disciplinati dall’ultima legge di bilancio, oltre all’estensione di stralcio e rottamazione ai comuni che per la riscossione non si avvalgono dell’ente pubblico Ader, si prevede, per la definizione agevolata delle liti pendenti, una modalità alternativa di pagamento, con rateazione mensile.
A seguire, una sintesi delle principali modifiche arrivate a seguito dell’iter di conversione.

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato)
Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel). Le risorse sono stanziate per coprire i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas (comma 5-bis – nuovo).
Art. 4-bis – Disposizioni per fare fronte all’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo (nuovo)
Sempre per fronteggiare il “caro bollette”, per l’anno 2023 è incrementato di 10 milioni di euro, da 25 a 35, il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”. Le somme sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché del Coni, del Comitato italiano paralimpico e della società Sport e Salute Spa (articolo 7, Dl 144/2022). Una quota di tali risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è riservata alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Il decreto per individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo compete all’Autorità politica delegata in materia di sport.
Art. 7 – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (modificato)
Specificati più in dettaglio gli interventi finalizzati al risparmio energetico relativamente ai quali è stato autorizzato il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano), qualora consentito dalle norme che regolano quest’ultimo, fermo restando che la somma dei due benefici non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. La novità, applicabile ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del “decreto Bollette” ed erogati negli anni 2023 e 2024, riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica disciplinati dalle seguenti norme: articolo 16-bis, Tuir; articolo 1, commi 344-347, legge 296/2006; articolo 14, Dl 63/2013.
Art. 7-quater – Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità (nuovo)
Incentivi alle start-up impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. L’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro, è riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il beneficio consiste in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200mila euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute in quelle attività. L’importo spettante può essere sfruttato esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) e deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il bonus non è soggetto al limite annuale di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né a quello di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 72, legge 234/2021). Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir). La fruizione del credito deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali sugli aiuti “de minimis”, ossia gli aiuti di Stato di modesto importo per i quali non sussiste obbligo di notifica alla Commissione europea, concedibili entro la soglia di 200mila euro per ciascuna impresa nell’arco di un triennio. Un decreto interministeriale (Imprese e made in Italy ed Economia e finanze) dovrà definire, anche per consentire il rispetto del limite delle risorse messe a disposizione, le necessarie disposizioni di attuazione: criteri per controllare l’effettività delle spese sostenute, cause di decadenza e revoca del beneficio, modalità di restituzione del credito fruito indebitamente.
Art. 9 – Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici (modificato)
Qualche ritocco alla norma dettata dal “decreto Bollette” per le aziende fornitrici di dispositivi medici che, essendo soggette alla disciplina del “payback”, sono chiamate, in caso di superamento dei tetti di spesa prefissati dal Servizio sanitario nazionale, a concorrere al ripiano dello sforamento (articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, Dl 78/2015). In virtù di quella disposizione, le ditte coinvolte potranno detrarre l’Iva, scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati. Per consentirne l’esatta determinazione, viene ora imposto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’obbligo di comunicare alle aziende fornitrici l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, computandola sulla base delle fatture emesse dalle stesse ditte nei confronti del Servizio sanitario nazionale (ovviamente, considerando le diverse aliquote applicabili ai beni acquistati) e indicando in modo separato il costo del bene e quello del servizio, dati entrambi presenti nelle fatture elettroniche (commi 1-bis e 1-ter – nuovi).
Art. 17-bis – Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (nuovo)
Estesa anche agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate ovvero che hanno assegnato quel servizio a concessionari privati iscritti nell’apposito albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53, Dlgs 446/1997) la possibilità di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti, dall’ultima legge di bilancio, con riferimento ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione: l’annullamento automatico (“stralcio”) dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015 (articolo 1, commi 227 e 229-bis, legge 197/2022 – vedi “Tregua fiscale 8: stralcio debiti entro i mille euro, fino al 2015”) e la definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 non rientranti nello “stralcio”, ossia la cosiddetta “rottamazione quater” (stesso articolo 1, comma 231 e seguenti – vedi “Tregua fiscale 9: quarta edizione della procedura di rottamazione”). Per avvalersi di tale facoltà, dovranno adottare gli opportuni provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Bollette”. I provvedimenti emanati dagli enti locali, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, assumeranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dello stesso ente (la delibera, ai soli fini statistici, andrà anche trasmessa al dipartimento delle Finanze del Mef, entro il 31 luglio 2023); se la riscossione è stata affidata a un soggetto privato abilitato, il provvedimento dovrà essergli trasmesso entro il 30 giugno 2023.
Per quanto riguarda in particolare la “rottamazione quater”, l’atto deve anche stabilire: il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento, con relative scadenze; le modalità con cui il debitore può manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per presentare l’istanza di adesione, nella quale il debitore deve indicare in quante rate intende suddividere il pagamento e, in presenza di controversie pendenti relative a debiti cui si riferisce l’istanza di definizione, deve assumere l’impegno a rinunciare a quei giudizi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonché la loro scadenza. La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa domanda, che riprendono a decorrere in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento; in tale ultima circostanza, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Art. 20 – Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (modificato)
Per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma da 186 a 205, legge 197/2022 – vedi “Tregua fiscale 4: definizione agevolata delle liti fiscali pendenti”), relativamente alle quali il testo originario del “decreto Bollette” ha posticipato al prossimo 30 settembre sia il termine per presentare la domanda sia la scadenza per versare gli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento dilazionato, la sola prima rata, viene introdotta una nuova possibilità di frazionamento mensile. Tale modalità è alternativa a quella vigente, secondo cui vanno pagate tre rate nel 2023 (con scadenza fissata, rispettivamente, al 30 settembre, al 31 ottobre e al 20 dicembre), mentre le successive diciassette sono dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Ora, invece, oltre ai tre appuntamenti del 2023, confermati, il contribuente potrà scegliere un piano diverso, ripartendo il restante quantum in cinquantuno rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024 (in pratica, il tempo a disposizione per completare il pagamento resta immutato, ciò che cambia è la periodicità, da trimestrale a mensile, con rate più piccole e gravate da interessi per la dilazione meno onerosi). In tale circostanza, l’appuntamento in cassa è per l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con l’eccezione di dicembre, il cui versamento deve essere effettuato entro il giorno 20. Ricordiamo che la rateizzazione delle somme necessarie per la definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa soltanto nel caso in cui il loro ammontare complessivo superi i mille euro.