23 Ago Decreto sostegni-bis: a chi spetta l’esenzione IMU
Il decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021) introduce una nuova esenzione IMU per i proprietari immobiliari. Si deve controllare se si rientra tra i soggetti che possono beneficiare del provvedimento.
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) aveva dispensato dal versamento dell’acconto IMU di giugno i proprietari dei seguenti immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il DL Sostegni (DL n. 41/2021) aveva poi allargato la platea dei beneficiari esentando dal versamento dell’acconto IMU 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, purché gli immobili sui quali si richiede l’esclusione da IMU siano quelli dove i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
E ora arriva il DL Sostegni bis (DL n. 73/2021) che prevede l’azzeramento IMU 2021 per tutti i proprietari di case con canoni di affitto non riscossi a causa di morosità e soggetti al blocco degli sfratti. Nello specifico, la norma prevede che “alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (Imu) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.”
Considerato che l’agevolazione riguarda l’intera annualità 2021 e che molti contribuenti avevano già versato l’acconto IMU nel mese di giugno, è previsto il rimborso di quanto versato. Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze stabilirà le modalità di attuazione e le regole per richiedere tale rimborso.
fonte: fisco7.it