05 Apr Decreto Sostegni: dal 2023 la dichiarazione precompilata Iva
Partenza rinviata per il processo che prevede la predisposizione, da parte del Fisco, dei documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: per i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, si comincerà con le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 1° luglio 2021; per le dichiarazioni annuali, invece, si inizierà con le operazioni avvenute dal 1° gennaio 2022.
Lo slittamento arriva con l’articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 41/2021, per tener conto – spiega la relazione illustrativa – delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica comporta, per gli operatori Iva e per gli intermediari, nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.
La norma ritoccata
La disposizione sulla quale interviene il decreto “Sostegni” è il già più volte modificato articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, che, nella sua versione originaria, prevedeva, con effetto dal 1° gennaio 2017, esclusivamente per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza online, allo scopo di fornire ai contribuenti gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale. Ne conseguiva, per coloro che convalidavano/integravano i dati proposti nelle bozze dei documenti, il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (rispettivamente, articolo 23 e articolo 25, Dpr n. 633/1972).
La norma in questione è stata oggetto di successive manutenzioni (per ultimo, a opera dell’articolo 1, comma 1106, legge n. 178/2020 – Bilancio 2021), a seguito delle quali, prima della novella recata dal Dl 41/2021, era previsto che, in via sperimentale, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (termine così differito dal decreto “Crescita” – articolo 142, Dl n. 34/2020), l’amministrazione finanziaria rendesse disponibili in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
– dei registri delle fatture e degli acquisti
– delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
– della dichiarazione annuale.
L’obiettivo, semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.
I dati utilizzati per la precompilazione
Per predisporre le bozze dei su citati documenti rilevanti ai fini Iva, l’Agenzia delle entrate si basa sulle informazioni che ha acquisito:
– con le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio
– con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
– con la trasmissione telematica dei corrispettivi,
nonché sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.
Ovviamente, il contribuente potrà apportare modifiche e integrazioni alla bozza precompilata dal Fisco, in quanto quest’ultimo possiede i dati numerici ma non le ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo note solo all’interessato, come la percentuale di detraibilità di alcune spese.
Chi convalida i dati proposti dall’Agenzia, perché completi, ovvero li integra non deve più tenere i registri delle fatture emesse e degli acquisti (fa eccezione il registro delle imprese minori in contabilità semplificata – articolo 18, comma 2, Dpr n. 600/1973). Resta, invece, obbligatoria la tenuta dei registri da parte dei soggetti che optano per il criterio di incasso e pagamento in base alle registrazioni Iva (comma 5 dello stesso articolo 18).
Inoltre, come puntualizzato dall’ultima legge di bilancio, se si intende usufruire dei documenti precompilati avvalendosi di un intermediario abilitato ai servizi telematici delle Entrate (articolo 3, comma 3, Dpr n. 322/1998), lo stesso deve essere in possesso della delega specifica per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.
Il nuovo calendario
Il decreto “Sostegni”, dunque, in considerazione delle difficoltà ad adeguare le procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, interviene ancora una volta sull’articolo 4 del Dlgs n. 127/2015, disponendo un ulteriore spostamento in avanti dell’avvio sperimentale del processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva.
Due le nuove date di partenza:
- la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (modelli Lipe) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, non più dal 1° gennaio 2021
- la bozza della dichiarazione annuale Iva sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022, non più dal 1° gennaio 2021. Si tratta, quindi, della dichiarazione che dovrà essere presentate entro il mese di aprile del 2023.
fonte: fiscooggi.it