27 Mar Decreto Sostegni: riscossione in stand-by fino a tutto aprile
Il prolungamento della sospensione per altri due mesi riguarda i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps
Per saldare gli importi in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021 ci sarà tempo fino al 31 maggio. Appuntamento sdoppiato, invece, per le somme dovute a seguito dell’adesione alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”: 31 luglio per le rate dell’anno scorso, 30 novembre per quelle del 2021. Più tempo all’agente della riscossione per la notifica delle cartelle. Sono alcune delle misure adottate con il decreto “Sostegni” in considerazione della perdurante emergenza epidemiologica e dei relativi effetti socio-economici (articolo 4, commi 1-3, Dl 41/2021).
Pagamenti bloccati per altri due mesi
Il comma 1 dell’articolo 68 del Dl 18/2020 (decreto “Cura Italia”), come ora modificato dal decreto “Sostegni”, proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi (articolo 29, Dl 78/2010) nonché da avvisi di addebito Inps (articolo 30, Dl 78/2010). Per il rinvio operato dal successivo comma 2, la disposizione si estende agli accertamenti esecutivi doganali (articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, Dl 16/2012), alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (regio decreto 639/1910) e agli accertamenti esecutivi degli enti territoriali (articolo 1, comma 792, legge 160/2019).
La misura, per la generalità dei contribuenti, riguarda gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020, mentre si parte dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, a quella data, avevano la residenza o la sede operativa in uno dei comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che lì avevano la sede legale o quella operativa.
I versamenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma agevolativa andranno effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 31 maggio 2021 (non più entro il 31 marzo); eventuali importi versati prima dell’entrata in vigore della norma non saranno rimborsati.
È differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 anche il termine finale della sospensione dei pignoramenti presso terzi, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) nonché a titolo di pensione o indennità sostitutive ovvero di assegni di quiescenza (articolo 152, comma 1, Dl 34/2020).
Extra-time per l’agente della riscossione
A seguito dell’estensione del periodo di sospensione, è spostato in avanti anche il termine per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidategli nell’anno 2021: avrà tempo fino al 31 dicembre 2026.
Per lo stesso motivo, inoltre, con riferimento ai carichi relativi a entrate tributarie e non affidati fino a tutto il 2021 nonché – anche se affidati successivamente – ai carichi relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale (articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), Dl 34/2020), sono disposte:
- la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, comma 2, lettera a), Dlgs n. 112/1999)
- la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.
Di fatto, quindi, fino al 30 aprile 2021 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione nonché le procedure di riscossione cautelari ed esecutive che, fino a quella data, non potranno essere iscritte o rese operative.
Accadimenti del periodo di vacatio
Relativamente agli atti e ai provvedimenti adottati e agli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° marzo scorso fino all’entrata in vigore del decreto “Sostegni” (arco temporale durante il quale non ha operato la sospensione), ne viene confermata la validità e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.
Per gli eventuali versamenti avvenuti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive; allo stesso modo, restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione.
Una puntualizzazione, poi, in materia di verifiche degli inadempimenti, l’obbligo cui, ordinariamente, sono chiamate le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare un pagamento, a qualunque titolo, di importo superiore a 5mila euro: appurare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnalare la circostanza all’agente della riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo (articolo 48-bis, Dpr n. 602/1973). Tale procedura, tuttavia, non trova applicazione nel periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 153, Dl n. 34/2020). In merito, viene ora precisato che le verifiche eseguite dal 1° marzo fino all’entrata in vigore del decreto “Sostegni” restano prive di qualunque effetto, se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento (articolo 72-bis, Dpr n. 602/1973); con la conseguenza che, in tali circostanze, i soggetti pubblici possono procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Definizioni agevolate: rate 2020 e 2021 con proroga sdoppiata
Il nuovo comma 3 dell’articolo 68 del “Cura Italia” ridefinisce, invece, il calendario delle somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”), inclusa quella riguardante le risorse proprie dell’Unione europea (come i dazi doganali) e l’Iva all’importazione (articoli 3 e 5 del Dl n. 119/2018, articolo 16-bis del Dl n. 34/2019), nonché alla procedura di “saldo e stralcio” (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018).
L’intervento, in parte anticipato dal Mef con il comunicato stampa n. 36 del 27 febbraio, è duplice:
- è spostato dal 1° marzo al 31 luglio 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre), già oggetto di ripetuti differimenti, da ultimo a opera del decreto “Ristori-quater” (articolo 4, Dl n. 157/2020)
- è stabilito un unico termine – 30 novembre 2021 – per il pagamento delle rate in scadenza alle date del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.
Per questi versamenti, inoltre, torna applicabile la tolleranza per i pagamenti lievemente tardivi, ossia la disposizione secondo la quale, nei casi di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione, prevista nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme (articolo 3, comma 14, Dl n. 119/2018) né sono dovuti interessi (stesso articolo 3, comma 14-bis). Pertanto, i versamenti effettuati non oltre cinque giorni dalle nuove scadenze del 31 luglio e del 30 novembre 2021 saranno considerati validi.