14 Ago Decreto trasparenza, l’enorme impatto che avrà sul lavoro agricolo
La cosiddetta Direttiva Trasparenza 1152 del 20 giugno 2019 del Consiglio europeo è entrata in vigore ieri, sabato 13 agosto, dopo la promulgazione del Dlgs 104/2022 nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso.
Si tratta di una lunga serie di disposizioni che integrano gli stringenti obblighi che già erano stati introdotti dal Dlgs 152/1997 sulla creazione e applicazione di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nel rapporto tra azienda e lavoratore, che adesso dovrebbe diventare abbastanza coerente i tutti i paesi dell’Unione Europea. Il provvedimento è dunque destinato ad avere un impatto importante sull’organizzazione delle imprese.
Gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere:
- migliorare l’accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti le loro condizioni di lavoro;
- definire le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori, in particolare quelli in forme di lavoro subordinato nuove e non standard, salvaguardando l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro;
- realizzare la trasparenza nel mercato del lavoro senza imporre oneri eccessivi alle imprese.
Gli obblighi del datore di lavoro:
comunicare, in formato cartaceo o elettronico, al lavoratore in modo chiaro e completo dettagliate informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro:
- l’identità delle parti,
- il luogo di lavoro,
- la sede del datore,
- l’inquadramento,
- il livello e la qualifica,
- la data di inizio del rapporto,
- il tipo di rapporto,
- la durata del rapporto a termine ela durata del periodo di prova,
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro.
- la durata delle ferie e congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore,
- il preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore,
- la retribuzione e gli elementi costitutivi, con periodo e modalità di pagamento,
- la programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuale straordinario sua retribuzione,
- le condizioni per i cambiamenti di turno,
- il contratto collettivo, anche aziendale, e le parti che lo hanno sottoscritto,
- gli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro
- gli elementi previsti dall’articolo 1-bis del Decreto, qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati,
- per i dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, andrà indicata anche l’identità delle imprese utilizzatrici.
Tutte queste informazioni andranno inserite nel contratto di lavoro e/o comunicate al dipendente al momento dell’instaurazione del rapporto o al più tardi entro un range di sette giorni (info essenziali) o un mese (info non essenziali) dall’inizio della prestazione lavorativa.
Un nodo cruciale è relativo alla programmazione dell’orario ordinario di lavoro. Se non è possibile prevedere un orario di lavoro programmato, il lavoratore dovrà essere informato circa: a) la variabilità della programmazione del lavoro, b) le ore e i giorni di riferimento, c) il periodo minimo di preavviso.
In agricoltura, dove ad esempio la variazione del meteo quasi mai è programmabile, porterà ad una serie di discussioni, e in tali casi il lavoratore ha addirittura il diritto di rifiutare l’esecuzione della prestazione, senza subire pregiudizio o di ricevere un indennizzo se andasse a provocare una perdita di guadagno da una seconda attività lavorativa – che diventa stabilmente lecita – che svolga abitualmente fuori dall’orario di lavoro aziendale.
Rimangono alcune limitazioni, per svolgere un “secondo lavoro”: che non comporti rischi per la salute e la sicurezza del dipendente; nel caso si debba garantire un servizio pubblico nella sua integrità; nel caso in cui vi sia un conflitto d’interessi tra le due attività.
Attenzione! I lavoratori con anzianità lavorativa di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno richiedere per iscritto, al datore di lavoro, condizioni di lavoro più stabili, sicure e prevedibili. Un’altra disposizione problematica e che si presta ad essere utilizzata da dipendenti desiderosi di creare un casus belli con il proprio datore.
Applicazione. La normativa andrà applicata ad ogni tipo di rapporto come: lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, a tempo parziale; somministrato; collaborazione coordinata e continuativa; prestazione occasionale; pubbliche amministrazioni.
Sono esentati dai nuovi obblighi di fatto solo i rapporti autonomi, agenzia, impresa familiare, forme speciali di lavoro pubblico, contratti di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana per quattro settimane consecutive.