31 Mag Dichiarazione dei redditi 2021: spazio al 2‰ per associazioni culturali
Una nuova destinazione del 2‰ nella dichiarazione dei redditi 2021 in favore di associazioni culturali che hanno visto nel corso del 2020 una notevole riduzione dei loro introiti a causa delle sospensioni di attività in presenza di pubblico dovute alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Destinatari, requisiti e modalità nel Dpcm del 16 aprile scorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021.
L’introduzione della nuova destinazione è stata prevista dall’articolo 97-bis del decreto “Agosto” (vedi articolo “Il decreto “Agosto” diventa legge con i ritocchi aggiunti al Senato”) in cui è stabilito che “Per l’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri…”.
Requisiti dei beneficiari
Destinatarie del riparto sono le associazioni senza scopo di lucro identificate nel libro I del codice civile che:
- abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali
- risultino esistenti da almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda.
Le associazioni interessate dovevano presentare domanda di iscrizione, entro il 26 aprile 2021, esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito del ministero della Cultura. Alla domanda andava allegata, pena esclusione dall’elenco, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti previsti, e una relazione sintetica descrittiva riguardante la promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio, insieme alla copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Stesso termine è stabilito per le associazioni già incluse nell’elenco previsto dal Dpcm 21 marzo 2016 che dovevano confermare, pena esclusione dallo stesso elenco, la sussistenza dei requisiti previsti, mediante apposita dichiarazione, esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura accessibile dal sito del ministero della Cultura. Alla dichiarazione andava allegata una relazione descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e, in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati ai fini dell’iscrizione nell’elenco, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
L’articolo 1, comma 4, Dpcm del 16 aprile 2021 prevede poi che:
- entro il 10 maggio 2021, il ministero della Cultura redige e pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale
- entro il 21 maggio 2021 il legale rappresentante dell’ente beneficiario può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione
- entro il 10 giugno 2021, a valle della rettifica degli eventuali errori di iscrizione, il ministero della Cultura trasmette gli elenchi definitivi relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi alla presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito e all’Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.
Le associazioni già presenti nell’elenco redatto ai sensi del Dpcm 21 marzo 2016 che non presentano la dichiarazione di sussistenza dei requisiti sono cancellate dall’elenco con decreto del direttore generale bilancio del ministero della Cultura.
La dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale.
Il nuovo rappresentante legale provvede, pena la cancellazione dell’associazione dall’elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell’associazione nell’elenco.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette al ministero della Cultura la revoca dell’iscrizione.
Destinazione del due per mille
Ogni contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo d’imposta 2020, può effettuare la scelta di destinare il 2‰ dell’Irpef in favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto, utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1 in caso di presentazione di tale modello o in Redditi Pf. La scelta viene espressa indicando il codice fiscale dell’associazione destinataria e apponendo la firma nell’apposito riquadro presente nella scheda.
Ogni contribuente può indicare una sola associazione per la destinazione del 2‰ della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il decreto al comma 5 dell’articolo 2 precisa che la scelta di destinazione del due per mille dell’Irpef non è alternativa alle scelte di destinazione
- dell’8‰ dell’Irpef allo Stato o a un’istituzione religiosa
- del 5‰ dell’Irpef per finalità di interesse sociale, incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali
- del 2‰ dell’Irpef in favore di un partito politico.
Riparto del due per mille
Una volta effettuata la scelta da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle entrate trasmette al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mef i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del 2‰. L’amministrazione competente dell’erogazione del contributo è il ministero della Cultura.
Non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, che verranno ripartite, in proporzione al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano somme di importo superiore a 12 euro.
La somma complessivamente corrisposta agli aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito all’articolo 97-bis del Dl n. 104/2020 e nel caso in cui le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori al tetto di spesa annuale, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti.
Il ministero della Cultura provvede alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.