06 Dic Effetto boomerang su studi professionali dalle lettere della Agenzia delle Entrate
“Le lettere sono state inviate anche a chi è lavoratore dipendente o pensionato e al tempo stesso titolare di una partita IVA per un’attività di lavoro autonomo evidentemente di natura residuale. Si tratta di un atto ripetitivo, non richiesto e sicuramente non gradito ai contribuenti, che ha un effetto boomerang nei confronti degli studi professionali, che si vedono ricontattare dai clienti per ulteriori consulenze e delucidazioni in merito all’eventuale adesione al Concordato preventivo Biennale, per la quale le opportune valutazioni erano già state fatte”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Sassara, tesoriere del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, sulle lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate a 700mila partite Iva che hanno dichiarato redditi apparentemente bassi, invitandole ad aderire al concordato che si chiude il 12 dicembre.
Sassara quindi precisa che il contribuente che non aderisce alle proposte dell’Agenzia non corre nessun rischio immediato, ma potrà essere oggetto di un nuovo atto o avviso basato su “presunzioni semplici” oppure di un accertamento analitico-induttivo futuro da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024 istitutivo del Concordato preventivo biennale.
E secondo i consulenti del lavoro “la lettera di compliance non è un atto impositivo o che rileva errori nelle dichiarazioni, ma una semplice ‘informativa’ che invita a verificare la propria posizione reddituale. Da qui si evince una sorta di principio generale per cui il reddito di un professionista o di una impresa non può essere inferiore al reddito dei propri dipendenti, che, se non viene giustificato, potrà essere considerato dall’amministrazione finanziaria come un ‘aspetto anomalo’.I contribuenti non hanno, dunque, alcun obbligo di giustificare nulla, sia da un punto generale che formale per quanto attiene la compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Non esiste neanche un obbligo di adeguamento ad c.d. reddito “minimo settoriale”, per non parlare della mera facoltà di aderire al Concordato preventivo biennale e, se si rientra, al ravvedimento speciale”, sottolineano i consulenti del lavoro.
“La comunicazione è indirizzata -spiegano i consulenti- a quei contribuenti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2023 hanno indicato un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico, adottando una logica di ‘minimo settoriale’ che deriva dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024, relativo all’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale con la formulazione di proposte di reddito minime”.
“L’Agenzia, tra l’altro, non si è dilungata -spiegano i consulenti- a spiegare la nota metodologica utilizzata per arrivare a evidenziare tali scostamenti. Pertanto, il contribuente potrà regolarizzare la posizione inviando una dichiarazione integrativa del Mod. Redditi 2024, integrando il reddito dichiarato con l’applicazione della sanzione del 70% delle maggiori imposte o minor credito dichiarato, da ridurre a 1/9 entro 90 giorni con il ravvedimento operoso e/o aderire al CPB per il biennio 2024-2025 entro il 12 dicembre 2024”.