26 Set Fondo unico nazionale per il Turismo
Istituito dalla Manovra 2022, il Fondo unico nazionale per il Turismo sta diventando una misura sempre più importante per il sostegno al settore turistico. L’ultima iniezione di risorse, in tal senso, è arrivata dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2022. Ecco dunque come funziona il Fondo unico nazionale Turismo e cosa finanzia.
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Previsto dall’articolo 1, commi 366 e 368 della legge di bilancio 2022 (L. 234-2021), il Fondo unico nazionale per il Turismo prevede sia una parte corrente, sia una di conto capitale.
Nel corso del 2022, complice anche l’acuirsi della crisi economica causata prima dal Covid e poi dalla guerra in Ucraina, il governo ha provveduto ad aumentare progressivamente la dotazione del Fondo, il cui funzionamento è stato stabilito dal decreto interministeriale MEF-MIT n. 3462 del 9 marzo 2022 (poi modificato dal decreto n. 8426 del 1° luglio 2022).
Cosa finanzia il Fondo unico nazionale per il Turismo di parte corrente
Per quanto riguarda la parte corrente del Fondo unico nazionale per il turismo, essa si pone due macro-finalità.
La prima è il varo di misure di sostegno agli operatori del turismo, per assicurare ulteriori agevolazioni, ad integrazione di quelle già previste dalla legislazione vigente, le cui risorse però non sono sufficienti a garantire un adeguato ristoro per le perdite subite a causa del Covid.
La seconda prevede invece l’avvio di misure per la promozione e l’attrattività del turismo in Italia, sia nelle grandi città, sia nei borghi e nelle aree rurali.
Ad elencare nel concreto le misure che possono essere messe in campo, ci hanno pensato i due decreti interministeriali pubblicati a marzo e a luglio 2022. In particolare, è stato disposto che – entro il 31 gennaio di ciascun anno – il Ministro del turismo adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del Fondo da destinare al perseguimento dei seguenti cinque obiettivi:
- a. adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, finalizzate a valorizzare le potenzialità dei comparti turistici di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, da concentrare in favore degli operatori maggiormente colpiti nell’ordinario svolgimento delle attività produttive e lavorative;
- b. incentivi in grado promuovere lo sviluppo di specifici segmenti del mercato del turismo, anche in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicate al settore turistico
- c. misure di tutela temporanea dei lavoratori del settore turistico, in coerenza con il quadro normativo generale;
- d. promozione di politiche e di interventi per lo sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e su specifici comparti turistici, con effetti favorevoli sulle categorie produttive e sociali coinvolte, anche avvalendosi dell’attività di ENIT;
- e. interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso percorsi di istruzione professionale o universitari.
I decreti di attuazione hanno inoltre previsto che, in sede di riparto, sia necessario tenere conto:
- a. di specifiche e contingenti esigenze degli operatori economici dei comparti turistici;
- b. dell’esigenza di valorizzazione e di rilancio di specifici settori turistici:
- c. di eventuali situazioni emergenziali dovute e crisi sistemiche o settoriali;
- d. dell’esigenza di tutela dei lavoratori e degli addetti del settore turistico;
- e. dell’esigenza di intervenire per favorire il riequilibrio dei vari comparti del settore turistico;
- f. dei contenuti e delle finalità di indirizzo parlamentare espresse nelle forme di apposita risoluzione approvata dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.
Per quanto concerne invece la quota residua delle risorse del Fondo di parte corrente, essa è destinata – con uno o più decreti di riparto e di assegnazione – al perseguimento delle medesime finalità del medesimo Fondo indicate nella disposizione istitutiva (come detto, articolo 1, comma 367 della legge di bilancio 2022):
- a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l’ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
- b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Cosa finanzia il Fondo unico nazionale per il Turismo di conto capitale
Per quanto concerne, invece, la parte di conto capitale del Fondo unico nazionale per il Turismo, la Manovra 2022 ha previsto che le risorse siano destinate alla realizzazione di investimenti volti ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi (compresi quelli sportivi), connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.
A tal fine i decreti di marzo e luglio 2022 hanno disposto che, per la realizzazione degli interventi di conto capitale, il Ministro adotti un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del Fondo di conto capitale.
L’iniezione di risorse al Fondo nazionale unico per il turismo
Come accennato, dal momento della sua istituzione a gennaio 2022, il Fondo nazionale unico per il Turismo (sia di parte corrente, sia di conto capitale) ha assistito ad un costante aumento della sua dotazione.
Quasi tutti i decreti anticrisi varati nel 2022, hanno infatti stanziato ulteriori risorse.
Per quanto concerne il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente, ai 280 milioni stanziati dalla Manovra 2022 (120 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024) si sono poi aggiunte le seguenti risorse:
- 100 milioni di euro per il 2022, grazie al DL 4-2022;
- altri 15,6 milioni per il 2022, grazie al DL 21-2022, a copertura del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
Ulteriori 29,65 milioni di euro (di cui 16,95 milioni per l’anno 2023 e di 12,7 milioni per il 2024) grazie al DL 115-2022, per l’adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Per quanto concerne, invece, il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, ai 250 milioni di euro (50 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) previsti dalla Manovra 2022, si sono aggiunte le risorse previste dal DL 115-2022. Il Decreto Aiuti bis ha infatti integrato la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare investimenti volti ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico.
fonte: fasi.eu