06 Dic Fringe benefit, deduzioni e rimborsi: le novità su lavoro dipendente e welfare
Quali sono le novità che riguardano il lavodo dipendente contenute nel Decreto Legislativo IRPEF/IRES in attuazione di misure di Riforma Fiscale, approvato in via definitiva il 3 dicembre? Gli argomenti principali riguardano la deduzione dei versamenti ai fondi sanitari e il metodo di calcolo per il valore dei fringe benefit, oltre a semplificazioni per quanto concerne le spese di trasferta. Il provvedimento modifica la tassazione del reddito da lavoro autonomo d’impresa, di quello agrario e da lavoro dipendente. Vediamo con precisione questi ultimi aspetti.
Deduzione sanità integrativa e non autosufficienza
La prima modifica riguarda la deduzione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati ai fondi per la sanità integrativa fino a un massimo di 3.615,20 euro.
Viene introdotto un nuovo requisito per questi fondi, che devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del ministro della Salute del 31 marzo 2008 e operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Di contro, si abolisce l’obbligo di erogare prestazioni in ambiti di intervento stabiliti con decreto ministeriale. Dunque:
- Fino ad oggi si potevano dedurre solo i contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale e che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute.
- Con la riforma, la deducibilità riguarda i versamenti a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.
La deducibilità delle spese per prestazioni o assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza è inoltre estesa a quelle sostenute per i familiari a carico del dipendente.
Fringe benefit e spese di trasferta
I fringe benefit sono esentasse fino a 258,23 euro in via ordinaria. La Manovra 2025 alza la no tax area a mille euro per la generalità dei dipendenti e a 2mila euro per i lavoratori con figli. Ora il decreto introduce una novità per calcolarne il valore.
Con il Dlgs IRPEF/IRES cambiano i criteri per determinare il valore di questi beni o servizi che il datore di lavoro può rendere disponibili ai dipendenti, esentasse fino a determinate soglie.
Il riferimento per il calcolo non è più il prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista, ma quello mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Infine, il decreto di riforma IRPEF introduce una novità sulla tassazione delle spese di viaggio e trasferta. Per escludere dalla formazione del reddito i rimborsi per il trasporto nell’ambito del territorio comunale, non è più necessario che siano comprovati dal vettore: basta che siano comprovati e documentati.