12 Mag Il Family Act è legge operativa: governo impegnato a veloci provvedimenti attuativi
Il 27 aprile 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 32/2022 approvata in Parlamento il 6 aprile (detta “family act”), che delega il Governo all’emanazione di una serie di decreti legislativi volti ad introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità, e a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti.
Quindi da oggi le misure previste dal governo Draghi diventano operative e avranno un impatto non indifferente sulla nostra vita, che è bene conoscere fin da ora, anche se i provvedimenti attuativi saranno emanati nei prossimi 12 mesi, e arriveranno anche a 24 mesi per quanto riguarda le misure riguardanti il congedo parentale.
Queste misure dovranno garantire il miglioramento della qualità della vita sui cittadini italiani e le loro famiglie, per cui Uipa ritiene doveroso l’impegno del governo a non bruciare nemmeno un minuto per concretizzare l’emanazione di questi provvedimenti attuativi, senza i quali la legge rimane un bellissimo soprammobile utile alle vanità politiche e non al popolo italiano.
Queste le linee guida da rispettare:
Le novità sul congedo parentale
Arrivano buone nuove anche per quanto riguarda le nuove misure di congedo parentale: la nuova disciplina, infatti, prevede una serie di novità in merito.
Di seguito le più rilevanti:
- per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni;
- modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, eseguite durante l’orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.