24 Feb Il Milleproroghe è legge: queste le diverse novità in ambito fiscale
Introduzione della soglia limite del cash a mille euro rinviata al prossimo anno, nuova possibilità di rateizzare i carichi a ruolo per chi è decaduto da precedenti piani di dilazione prima della pandemia, istituito un contributo fino a 600 euro per l’assistenza psicologica contro il Covid, detraibili le spese sostenute nel 2021 per il rilascio di visti e asseverazioni su tutti i crediti d’imposta edilizi, prorogato fino al 31 dicembre 2022 il “bonus cuochi”, slitta a fine giugno la regolarizzazione degli omessi versamenti Irap.
Sono solo alcune delle numerose new entry appena approvate in via definitiva dal Parlamento (Atto Senato 2536).
Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)
Prevista l’erogazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finalizzato al sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti. L’importo, fino a un massimo di 600 euro per persona, sarà diversificato in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente, privilegiando chi ha un valore Isee più basso e lasciando fuori chi supera i 50mila euro. La misura agevolativa, alla quale sono destinati 10 milioni di euro per l’anno 2022, nasce in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Un decreto interministeriale (Salute ed Economia e finanze), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, definirà le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti per la sua assegnazione.
Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)
I contribuenti “incappati” nella decadenza dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione (per i contribuenti di Lombardia e Veneto rientranti nella “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria, la deadline è fissata al 21 febbraio 2020). Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.
Sterilizzazione perdite, si replica (articolo 3, comma 1-ter)
Estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 9. Più tempo per coprire le perdite 2020”). In sintesi: non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Niente sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017. A patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).
Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)
A partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.
Bonus prima casa, termini sospesi per altri tre mesi (articolo 3, comma 5-septies)
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità” (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per “liberarsi” dell’eventuale casa preposseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa “prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione principale per accedere al bonus previsto per il riacquisto.
Riscossione enti locali, più tempo per l’adeguamento (articolo 3, comma 5-quaterdecies)
Maxi-proroga a favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto: è spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).
Sospensione degli ammortamenti 2021 ad ampio raggio (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies)
Estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021). Ciò, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020. A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal decreto “Agosto” per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni (articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 – vedi “Sospensione degli ammortamenti: l’analisi del profilo tecnico contabile”).
Extra time per i bilanci comunali (articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)
Differito al prossimo 31 maggio il termine – ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente e già spostato al 31 marzo 2022 (Dm 24 dicembre 2021) – per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. Poiché tali soggetti “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” (articolo 1, comma 169, legge n. 296/2006), ne consegue che i Comuni avranno tempo fino al 31 maggio 2022 anche per decidere in merito ai loro tributi. La proroga riguarda anche la Tari, per la quale, come visto, il comma 5-quinquies stabilisce a regime il nuovo termine del 30 aprile, nonché l’addizionale all’Irpef, relativamente alla quale l’ultima legge di bilancio ha imposto l’obbligo, per i Comuni in cui nel 2021 erano vigenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito, di adeguare le stesse ai nuovi scaglioni previsti per l’Irpef (articolo 1, comma 2, legge 234/2021).
Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali (articolo 3, comma 6-quater)
Introdotta una misura agevolativa a favore dei contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana: sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Tetto contanti a mille euro, non quest’anno (articolo 3, comma 6-septies)
Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2mila euro.
Recupero Iva fallimenti, cambia la decorrenza (articolo 3-bis)
Anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nel “Sostegni-bis” (articolo 18, Dl n. 73/2021) secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento. È ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate dal giorno successivo.
Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).
Prorogate le semplificazioni per l’utilizzo degli spazi pubblici (articolo 3-quinquies)
Esteso fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all’occupazione di spazi pubblici (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl n. 137/2020), che l’ultima legge di bilancio ha già prolungato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (articolo 1, comma 706, legge n. 234/2021): le domande di nuove concessioni e quelle di ampliamento delle superfici concesse possono essere presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo; gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possono posizionare su vie, piazze e altri spazi aperti, dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, eccetera, allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, senza dover richiedere talune autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell’edilizia. Non sono state invece prorogate le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-ter, relative all’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, che, pertanto, da aprile dovranno essere regolarmente versati.
Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies)
Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.
Imposta di consumo (articolo 3-novies)
Viene abbassata, per il periodo aprile-dicembre 2022, la misura dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. È poi istituita l’imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti – diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa – contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. Soggetto passivo è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia. La materia viene disciplinata in maniera dettagliata, anche per quanto riguarda la circolazione e la vendita di tali prodotti, con l’inserimento, nel decreto legislativo 504/1995 (Testo unico delle accise), di un nuovo articolo 62-quater.1.
Contributo di sbarco a Venezia (articolo 12, comma 2-ter)
Esteso all’accesso senza vettore l’ambito di applicazione del contributo di sbarco (articolo 4, comma 3-bis, Dlgs n. 23/2011) che il Comune di Venezia era già autorizzato a istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno (comma 1 della stessa norma), per l’accesso con qualsiasi vettore alla città antica o alle isole minori della laguna (articolo 1, comma 1129, legge n. 145/2018).
Giochi olimpici 2026, detassazione emolumenti (articolo 14, comma 3)
Sensibilmente ridimensionata la portata della disposizione agevolativa che riconosce una parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026” (articolo 5, comma 6, Dl n. 16/2020). Viene ora previsto che tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023), mentre scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. La misura era già presente nel testo originario del “Milleproroghe”.
Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis)
Prorogata fino al 30 aprile 2022 (il testo originario del “Milleproroghe” aveva spostato il precedente termine del 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) la disciplina emergenziale dettata dal decreto “Ristori” (articolo 27, Dl n. 137/2020) secondo la quale, nell’ambito del processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale. Inoltre, entro la stessa data del 30 aprile 2022, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione dei posti vacanti nelle commissioni, dovrà bandire una procedura di interpello per il necessario trasferimento dei componenti. Tali procedure dovranno essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.
Bonus cuochi fino a tutto il 2022 (articolo 18-quater)
Prolungato, da sei mesi a due anni, il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività: il bonus è applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, non più soltanto a quelle effettuate entro il 30 giugno 2021, come era stato invece previsto dalla norma originaria (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2010 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 13. Un inedito: il bonus per gli chef”). Arriva anche la precisazione che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimis”.
Modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato (articolo 20)
A seguito della sesta modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), che ne ha spostato il termine ultimo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, vengono dettate disposizioni – già presenti nel testo originario del “Milleproroghe” – per il conseguente adeguamento della cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che, in materia, è successivamente intervenuto il Dl n. 4/2022, adeguando alla rinnovata normativa unionale i massimali dei contributi concedibili (vedi “Sostegni-ter – 5: limiti più alti per gli aiuti di Stato alle imprese”).
Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis)
Differito ancora una volta, in questa circostanza dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (articolo 24, Dl n. 34/2020), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).