11 Dic Il nesso tra ricostruzione e sisma spinge il Superbonus fino al 2025
La detrazione del 110% per i lavori antisismici e finalizzati al risparmio energetico potrà essere applicata sull’importo eccedente i contributi regionali percepiti
Il condominio di un comune in stato di emergenza a causa del terremoto del maggio 2012 può beneficiare della detrazione del 110% per i lavori “trainanti” e “trainati” effettuati fino al 31 dicembre 2025 a patto che sia dimostrato, tramite scheda AeDES o altro documento analogo, il nesso causale tra i danni subiti e l’evento sismico.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 584 del 9 dicembre 2022 sono rivolti a un condominio che intende demolire e ricostruire un edificio condominiale danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. L’intervento ha ottenuto un contributo dalla Regione che però copre soltanto parzialmente le spese sostenute.
A giugno 2021, precisa l’istante, è stata presentata la comunicazione di inizio lavori, che, in realtà, non sono stati ancora avviati.
Per quanto riguarda la natura degli interventi, il condominio realizzerà, sulle parti comuni del fabbricato, opere strutturali e di isolamento termico riconosciute come “trainanti” ai fini del Superbonus, mentre sulle singole unità residenziali saranno eseguite modifiche “trainate” con sostituzione degli infissi e degli oscuranti.
Il risultato finale sarà un salto di due classi di risparmio energetico attraverso materiali più performanti e con caratteristiche che soddisfano i criteri ambientali minimi (Cam).
L’istante chiede, innanzitutto, se l’attestato di prestazione energetica Ape ante-intervento possa essere predisposto dopo la comunicazione di inizio lavori considerato che, in realtà, i lavori non sono ancora iniziati.
Il condominio chiede, inoltre, se trattandosi di opere effettuate in una zona sismica in stato di emergenza, sia possibile accedere al Superbonus per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025 beneficiando della relativa proroga.
Prima di arrivare alle conclusioni la risposta delinea il perimetro applicativo e normativo della detrazione del 110% prevista dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per il potenziamento dell’efficienza energetica e il consolidamento statico dei fabbricati o per la riduzione del rischio sismico degli edifici. Rimanda poi ai numerosi documenti di prassi con cui l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti su requisiti e termini di applicazione della misura, e alla sezione del sito dell’Agenzia dedicata alla detrazione.
Con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico, la norma agevolativa, ricorda il documento di prassi, specifica che per accedere al Superbonus, le opere realizzate dal condominio devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche e se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta ottenibile, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) previsto dall’articolo 6 del Dlgs n. 192/2005 prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Il decreto interministeriale “Requisiti” stabilisce, inoltre, che Ape ante e post lavori sono certificazioni necessarie ai fini della maxi detrazione (articolo 7, comma 3, decreto 6 agosto 2020). Entrambe devono fare riferimento allo stato dell’intero condominio sia per quanto riguardo la situazione iniziale che a lavori “trainati” e “trainanti” realizzati.
Ciò detto l’Agenzia delle entrate torna sul primo quesito dell’interpello con cui l’istante chiedeva se l’Ape ante lavori poteva essere rilasciata anche dopo la comunicazione di inizio lavori presentata, nel caso specifico, a intervento in realtà non ancora avviato.
Al riguardo le Entrate precisano che la soluzione implica valutazioni di carattere tecnico riguardanti l’efficientamento energetico, materia non di competenza dell’Agenzia, come risulta dal Dlgs n. 192/1995 e dal decreto “Requisiti” sopra richiamati e, quindi, l’Agenzia non può fornire alcun chiarimento sull’argomento.
Per quanto concerne il secondo quesito, la risposta ricorda che, in base all’articolo 119 del decreto “Rilancio” (comma 8-ter) nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza, il Superbonus, in deroga ai termini ordinari, è applicabile alle spese eccedenti altri contributi concessi, per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025.
La proroga a tutto il 2025 della detrazione del 110%, come spiega la risoluzione n. 8/2022 (vedi articolo “Stato di emergenza conclamato, Superbonus garantito fino al 2025”), riguarda gli interventi ammessi al Superbonus realizzati su edifici residenziali, anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile e terremoto, situati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In conclusione, dando per certo che i lavori oggetto dell’interpello siano effettuati su un fabbricato per il quale sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile e l’evento sismico, il condominio istante potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
fonte:fiscooggi.it